Ma è illegale utilizzare e condividere file torrent?

Quando si parla di peer-to-peer c'è sempre il rischio di incappare in dinamiche al di sopra della legge. Proviamo a capire cosa accade sulle piattaforme dedicare ai torrent

06/06/2023 di Enzo Boldi

Da anni, in quasi tutto il mondo, prosegue la caccia ai siti che consentono agli utenti di condividere tra di loro i file torrent. Una pratica che, in molti casi, è stata oggetto di contestazioni anche da parte delle varie autorità garanti e dei giudici di moltissimi Paesi. Ma l’utilizzo di file torrent è illegale o legale? Perché all’interno di questa domanda ci sono moltissime variabili che vanno a configurare possibili violazioni di leggi (nazionali e internazionali) e protocolli informatici che, in realtà, sono del tutto legittimi.

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Diamo immediatamente la risposta alla domanda sull’utilizzo e la condivisione di file torrent è illegale o legale: si tratta di una pratica lecita, trattandosi di un protocollo (BitTorrent) che consente la condivisione delle informazioni relative al download. Il tutto attraverso il modello P2P (peer-to-peer) che consente l’invio e la ricezione di dati direttamente tra i due utenti, senza la necessità di un server centrale. Insomma, il peer diventa un server decentralizzato (per sua natura) e un “client” in grado di inviare pacchetti di informazioni (protocollate con l’estensione torrent) o riceverli.

Torrent è illegale o legale? Cosa dice la legge in Italia

Dunque, l’utilizzo dei torrent (e delle piattaforme di condivisione) è assolutamente legale. Ma questo solamente in linea di principio. Diventa illegale quando vengono condivisi (come spesso accaduto, come nel caso di RARBG e tanti altri) contenuto protetti dal diritto d’autore: film, software, immagini, canzoni, serie tv e tanto altro. Lì, l’utilizzo e la condivisione di file torrent è illegale. Non per il principio in sé, ovvero la dinamica P2P, ma per la natura di quanto messo a disposizione (o scaricato) da uno o più utente, senza il riconoscimento del copyright. Quando in Italia si sostiene che il torrent è illegale, dunque, occorre entrare nel dettaglio della legge. In particolare, si fa riferimento alla legge 633/41, ovvero la base del diritto d’autore nel nostro Paese. Nello specifico, parliamo dell’articolo 174-ter (modificato nel 2003) che recita:

«Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale».

La sanzione, dunque, è di 154 euro per quel che riguarda il “solo” download illegale di opere (di qualsiasi genere) coperte da diritto d’autore, anche tramite strumenti tecnologici. La multa sale a 1.032 euro in caso di recidiva o alto numero di contenuti scaricati (ma non è considerato illecito il solo “utilizzo”). Questo, dunque, per quel che riguarda il download.

Le differenze tra download e upload

Ma la legge diventa più incisiva (e punitiva) per chi effettua l’upload di quei file (anche in formato torrent). Lo sancisce l’articolo 171-ter della suddetta legge:

«È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

  • a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  • b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  • c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  • d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  • e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  • f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
  • f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
  • h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

  • a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
  • a-bis) in violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
  • b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
  • c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

  • a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
  • b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;
  • c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

Dunque, per chi si condivide – file sharing – opere protette dal diritto d’autore, la sanzione economica è maggiore. Ed è previsto anche il carcere per quel che riguarda i comportamenti recidivi. Esattamente le stesse norme che si applica anche al di fuori dell’utilizzo dei torrent. Dunque, è sbagliato sostenere che l’uso dei torrent è illegale. Dipende sempre dall’utilizzo sopra la legge che ne viene fatto.

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