Affitti e coronavirus: quando e come gli inquilini possono richiedere la riduzione
07/04/2020 di Ilaria Roncone
Sono moltissimi gli inquilini che, in questo periodo di emergenza coronavirus, stanno avendo difficoltà a pagare l’affitto. Concordare una riduzione con il proprietario è possibile, come emerso negli scorsi giorni, ma quando e come si può richiedere? Come va gestita la questione e come va redatto il documento per la richiesta? Cerchiamo di fare chiarezza su questo argomento e di fornire le indicazioni pratiche su come procedere per ottenere la riduzione affitto.
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Quando si può chiedere la riduzione affitto?
Posto che la riduzione dell’affitto deve essere concordata da ambedue le parti, non ci sono norme o leggi che riconoscono questo diritto agli inquilini o che impongano al proprietario di concedere il beneficio. Per quanto riguarda invece le locazioni per uso commerciale, nel decreto Cura Italia è previsto un credito d’imposta del 60% del canone per tutti gli inquilini che hanno in affitto locali accatastati C/1 per il mese di marzo. Il bonus è ottenibile pagando il canone per intero. Tornando ai contratti d’affitto dei privati cittadini, quindi, la possibilità di avere o meno accesso alla riduzione dell’affitto nel periodo di emergenza è frutto solo di un accordo stipulato tra inquilino e proprietario.
Come richiedere la riduzione affitto?
Per registrare l’accordo di riduzione, rende noto Federconsumatori, «è necessario compilare il Modello 69, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate». L’accordo di riduzione ha valenza sia per l’affitto di immobili ad uso privato e abitativo che per l’affitto di locali commerciali. Non si fanno distinzioni per quanto riguarda durata e regime fiscale, che può essere sia a tassazione ordinaria che cedolare secca. Qual è la struttura del documento per richiedere la riduzione affitto? Come anticipato, è possibile utilizzare il modello 69 al quale va allegato l’accordo sottoscritto. Occorre innanzitutto fare riferimento al contratto in essere (dati identificativi e RLI) indicando i dati di locatore e conduttore (inquilino) e l’ammontare del canone annuale stabilito inizialmente. A questo va aggiunta la cifra dell’ammontare ridotto e il numero di mesi per i quali all’inquilino sarà richiesto l’importo ridotto. Nell’accordo devono figurare la data e la firma di ambedue le parti in causa. Entrambi i documenti vanno inviati presso il medesimo Ufficio presso cui è stato registrato il contratto la prima volta. Una volta terminato il periodo di riduzione del pagamento dell’affitto non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Come registrare l’atto?
La registrazione dell’atto, che è esente dal bollo, non prevede spese, come previsto dall’art. 19 del D.L. n. 133/2014. Come segnala Federconsumatori, per «evitare di pagare le imposte sui canoni di locazione non riscossi è necessario che l’accordo venga registrato entro 30 giorni». La Circolare n. 8/E del 3 Aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, però, chiarisce che i termini sono slittati a causa dell’emergenza sanitaria anche per quanto riguarda la registrazione degli atti. Quando sarà finita l’emergenza sarà possibile depositare l’originale dell’atto presso l’ufficio competente. Per registrare l’atto si può procedere quindi in due modi: inviare il documento tramite posta elettronica (anche ordinaria, non per forza PEC), o attendere la riapertura degli uffici consapevoli che il termine dei 30 giorni dalla registrazione è slittato durante l’emergenza.
(Immagine copertina da Pixabay)