Quale è il limite del diritto di cronaca quando si parla di dati sanitari?

Come deve comportarsi il giornalista quando ha a che fare con dati personali, in particolare sanitari, del soggetto protagonista della notizia?

19/06/2023 di Ilaria Roncone

Da un lato abbiamo le motivazioni fornite dalle testate per giustificare la scelta di pubblicazione della cartella clinica di Matteo Messina Denaro (poi sanzionate dal Garante Privacy), dall’altro un limite al diritto di cronaca che deve esserci (come ci ha ricordati la giurista Vitalba Azzollini, che abbiamo intervistato,«nessuna libertà, anche se sancita costituzionalmente, è totalmente priva di paletti»). Vediamo insieme quali sono i limiti diritto di cronaca sanciti dal Codice deontologico dei giornalisti.

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I limiti del diritto di cronaca

Cos’è che fa dire a un giornalista che si trova di fronte alla notizia cosa è pubblicabile e cosa non lo è? Partiamo dal presupposto che esistono precisi limiti stabiliti dal Codice deontologico dei giornalisti e dal Codice della privacy secondo il d.lgs. 196/2003. Di quest’ultimo, l’articolo 137 dispone che i limiti dell’attività giornalistica si collochino nell’ambito dell’essenzialità dell’informazione riguardi fatti di interesse pubblico.

Al giornalista tocca, quindi – come stabilito dal Codice deontologico della professione – raccogliere i dati sensibili delle persone e bilanciare il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico di cui gode con il rispetto dell’essenzialità dell’informazione. A partire da questo presupposto, per capirci, il giornalista non deve mai pubblicare informazioni o riferimenti a congiunti o altri soggetti non interessati ai fatti salvo se si tratta di fatti rilevanti per la circostanza di cui si dà la notizia.

Quello che viene richiesto al giornalista è di rispettare la sfera privata di ogni individuo quando le informazioni o i dati non hanno alcun rilievo rispetto al suo ruolo pubblico (e all’interesse pubblico relativo alla persona protagonista). Fornire dati ulteriori e non necessari (la cartella clinica) rispetto a quella che è l’essenzialità della notizia (la grave malattia di Messina Denaro che l’ha portato ad essere nella clinica in cui è stato arrestato) sfocia nel non rispetto della sfera privata della persona in questione. Al netto di chi sei e di che cosa hai fatto, quindi, la legge è uguale per tutti: anche per Matteo Messina Denaro.

Risulta interessante sapere anche come, in presenza di notizie non attuali, l’interesse pubblico si affievolisca e arrivi a prevalere – a un certo punto – il diritto all’oblio. Il Provvedimento 2 aprile 2009 del Garante Privacy va a confermare, in sostanza, quello che viene sancito nella Carta di Perugia che regolamenta l’esercizio giornalistico nell’ambito informazione e malattia: Gli organi di informazione, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, sono tenuti al rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza e al decoro personale, specialmente quando si tratta di malattie gravi o terminali, casi in cui è dovere del giornalista astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente personale».

Come si fa a individuare questo limite?

Capire se pubblicare o meno informazioni relative alla sfera privata di una persona pubblica non può essere una pratica regolamentata con precisione. Come disposto dal Garante Privacy e dall’Ordine dei Giornalisti:

La scelta di non introdurre regole rigide in materia, bensì di limitarsi ad indicare espressamente solo alcuni presupposti – scelta sostenuta dall´Ordine dei giornalisti e condivisa dal Garante al momento della stesura del Codice deontologico – si è basata su due ordini di considerazioni. Da una parte, la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e poi diffusi nel riferire sui singoli fatti: un medesimo dato può essere legittimamente pubblicato in un determinato contesto e non invece in un altro.

Dall´altra, una codificazione minuziosa di regole in questo ambito risulterebbe inopportuna in un contesto nel quale sono assai differenziate le situazioni nelle quali occorre valutare nozioni generali dai confini non sempre immutati nel tempo (essenzialità dell´informazione, interesse pubblico, ecc.) e valorizzare al contempo l´autonomia e la responsabilità del giornalista.

Considerato ciò, quindi, bilanciare diritti e libertà è compito – in prima battuta – del giornalista. Tocca a lui valutare cosa fare con i dati acquisiti – quali pubblicare e quali non pubblicare allo scopo di informare la collettività rispetto a fatti di rilevanza generale – e questa valutazione potrà essere sindacata.

Dopo aver effettuato una prima valutazione sul rilievo pubblico della notizia, quindi, il giornalista deve definire quali particolari relativi ad essa sono essenziali per svolgere correttamente la funziona informativa.

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