Google, Tar annulla multa per violazione norme pubblicità

È stata annullata dal Tar del Lazio la multa da 100 mila euro inflitta nell'ottobre dello scorso anno dall'Agcom a Google Ireland Limited per l'accusa di aver violato la normativa sul divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro

29/10/2021 di Redazione

È stata annullata dal Tar del Lazio la multa da 100 mila euro inflitta nell’ottobre dello scorso anno dall’Agcom a Google Ireland Limited per l’accusa di aver violato la normativa sul divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo di cui al “Decreto dignità”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. Le motivazioni sono contenute in una sentenza con la quale i giudici amministrativi hanno accolto un ricorso proposto dalla stessa società.

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La sanzione seguì un atto di contestazione secondo il quale l’Autorità verificò che il 14 e il 15 novembre 2019, alla pagina di ricerca www.google.com, digitando la parola chiave ‘casino online’, nella lista rimandata dal motore appariva in testa un sito contenente un ‘annuncio’ che violava il cosiddetto ‘Decreto Dignità’, ovvero il provvedimento che vieta qualsiasi forma di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro. A fine ottobre 2020, l’Agcom sanzionò Google, titolare del servizio Google Ads (servizio di indicizzazione e promozione di siti web) con complessivi 100 mila euro. Provvedimento, questo, contestato davanti al Tar. Dopo aver respinto una serie di motivi procedurali, i giudici amministrativi hanno ritenuto che “dovendosi il servizio ‘Google ADS’ – come affermato dalla Corte di Giustizia – qualificare in termini di ‘hosting’, la mera valorizzazione degli indici presenti nel provvedimento impugnato (strumentalità alla diffusione del messaggio ed elaborazione di quest’ultimo dal sistema utilizzato dal servizio di posizionamento) non sia di per sé sufficiente a fondare, nel caso di specie, la responsabilità del gestore della piattaforma per la violazione del ‘Decreto Dignità'”. Pur non potendosi affermare la totale estraneità del gestore del servizio di posizionamento rispetto ai contenuti di cui lo stesso consente la diffusione, infatti, secondo il Tar “è incontestato che l’attività de qua abbia natura automatizzata, non comportando la manipolazione dei messaggi, così che viene nella fattispecie a mancare il sopra delineato ‘ruolo attivo’ sul quale si fonda la responsabilità del gestore medesimo”. Pertanto, “sebbene non possa condividersi neppure l’ulteriore assunto di parte ricorrente circa la liceità del messaggio, stante la natura generale del divieto che vieta con formula volutamente ampia ed onnicomprensiva qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, del gioco d’azzardo ed essendo per ciò irrilevante che il sito pubblicizzato non consentisse di per sé di giocare, nel fatto contestato sono presenti tutti gli indici che determinano l’esclusione della responsabilità del gestore dalla piattaforma internet per i contenuti illeciti che sulla stessa siano stati inseriti da terzi”.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]

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