E se passasse la legge sulla legalizzazione della cannabis? La marijuana di Stato in 22 punti

10/05/2017 di Donato De Sena

Cosa accadrebbe in Italia con la liberalizzazione della cannabis? Come funzionerebbe nel nostro paese la marijuana di Stato? In che modo verrebbero regolamentati la coltivazione della pianta e la distribuzione e il consumo dei prodotti derivati? Le risposte a queste domande sono contenute nei disegni di legge presentati in Parlamento dall’intergruppo per la legalizzazione della cannabis composto da circa 110 deputati e senatori di diversi partiti (Pd, Sel, Movimento 5 Stelle, centristi).

 

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LEGALIZZAZIONE CANNABIS, LA PROPOSTA IN PARLAMENTO

La loro proposta (ferma in Commissione) è stata sottoscritta da un gruppo più ampio di parlamentari, circa 220 alla Camera (primo firmatario Roberto Giachetti) e 70 al Senato (primo firmatario Luigi Manconi), compresi i 5 Stelle Di Maio, Fico e Di Battista. Ecco cosa prevede in 22 punti:

1. La coltivazione della cannabis a scopi ricreativi è legale, così come la detenzione del prodotto ottenuto (marijuana). Ma solo entro determinate condizioni e limiti, che riguardano requisiti soggettivi (bisogna essere maggiorenni) e quantitativi (cinque piante di sesso femminile).

2. È consentita, ai maggiorenni, anche la coltivazione della cannabis in forma associata, attraverso enti senza scopo di lucro, a cui possono associarsi non più di 50 persone. È possibile associarsi ad un solo ente.

3. È consentita la detenzione di una piccola quantità di cannabis: 5 grammi fuori casa, 15 grammi in privato domicilio.

4. La detenzione di cannabis non è subordinata ad alcun regime autorizzatorio.

5. È vietato assumere, fumare, prodotti derivati dalla cannabis in luoghi pubblici, aperti al pubblico e in ambienti di lavoro, pubblici e privati.

6. Non è punibile la cessione gratuita di cannabis e di prodotti da essa ottenuti a una persona maggiorenne (entro gli stessi limiti previsti per la detenzione).

7. Per l’uso personale dei derivati della cannabis non c’è sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto o di altri documenti equipollenti.

8. In caso di violazioni in materia di coltivazione o detenzione è prevista una sanzione da 100 a 1.000 euro in proporzione alla gravità della violazione commessa. La sanzione sono quintuplicate, da 500 a 5.000 euro, in caso di violazione delle norme in materia di coltivazione in forma associata.

9. È istituito un monopolio di Stato in tutto il territorio nazionale, che prevede tuttavia anche forme di autorizzazione all’attività di produzione, trasformazione e vendita da parte di
privati. Dal regime di monopolio sono escluse la coltivazione personale e associata della cannabis.

10. La vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati viene autorizzata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati solo a quella specifica attività.

11. È vietata l’importazione e l’esportazione di cannabis e di prodotti derivati.

12. A disciplinare le autorizzazioni e i controlli su coltivazione della cannabis, procedure di lavorazione, tracciabilità del processo produttivo (dalla semina alla vendita al pubblico), preparazione dei derivati, integrazione tra fase agricola e fase di trasformazione, e vendita al dettaglio è il Ministero dell’Economia di concerto con quelli dello Sviluppo Economico e dell’Interno.

13. Il Ministero dell’Economia stabilisce anche livello delle accise, livello dell’aggio per la vendita al dettaglio e prezzo di vendita al pubblico.

14. Il ministero della Salute disciplina la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico, le modalità di confezionamento dei prodotti, e la trasparenza delle informazioni sul livello di principio attivo presente (delta-9-tetraidrocannabinolo) e sui rischi per la salute derivanti dal consumo.

15. Il Ministero delle politiche agricole indica come individuare le superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato privilegiando aree economicamente
depresse ed evitando di escludere colture destinate all’alimentazione umana o animale. Inoltre, stabilisce i criteri di selezione e miglioramento delle sementi utilizzabili.

16. È vietata la pubblicità diretta o indiretta della cannabis e dei derivati. In caso di violazione si rischia una sanzione da 5mila a 25mila euro.

17. Un decreto del presidente della Repubblica disciplina come individuare le aree per la coltivazione di cannabis destinata a preparazioni medicinali e le aziende farmaceutiche autorizzate a produrle, in modo da soddisfare il fabbisogno nazionale.

18. Il Cra, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, è l’ente preposto alle attività per il miglioramento genetico delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezioni di sementi.

19. Le risorse finanziarie incassate dalle sanzioni pecuniarie relative alla violazione delle norme sulla coltivazione e la detenzione della cannabis sono interamente destinate a interventi formativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e tossicodipendenti.

20. Il 5% dei proventi dello Stato per la legalizzazione del mercato della cannabis è destinato al finanziamento di progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

21. Ogni anno il presidente del Consiglio presenta in Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge per la liberalizzazione della cannabis. Nella relazione, unificata a quella sullo stato delle droghe e del consumo in Italia, devono essere indicati parametri di valutazione legati al consumo e alle sue caratteristiche, al rapporto tra consumo di droghe leggere e altre droghe, all’eventuale persistenza del mercato clandestino della
cannabis e all’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati.

22. Le pene inflitte per la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti in applicazione della legge Fini-Giovanardi, dichiarate incostituzionali nel 2014, sono ridotte di due terzi.

(Foto da archivio Ansa. Credit: Aftonbladet / IBL via ZUMA Wire)

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