Come intende muoversi Agcom rispetto all’equo compenso da garantire agli editori

Lo schema di regolamento Agcom, seguito al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

28/06/2022 di Gianmichele Laino

Sono state pubblicate sul sito dell’Agcom le linee guida con cui i cosiddetti “prestatori di servizi della società dell’informazione”, ma anche i progetti che si occupano di media monitoring e di rassegna stampa, possono garantire un equo compenso agli editori, nel rispetto della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo sul copyright e nel rispetto del conseguente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 con cui sono stati recepiti i principi della norma europea. Al momento, questi principi sono in una fase di consultazione: i vari soggetti interessati, infatti, possono inviare delle osservazioni all’autorità garante delle comunicazioni entro trenta giorni a partire dalla data del 24 giugno, giorno della pubblicazione di queste linee guida. In modo tale che l’Agcom possa aver modo di riflettere sulle varie osservazioni che editori o i “prestatori di servizi della società dell’informazione” vorranno presentare. In ogni caso, la sintesi del regolamento Agcom può essere suddivisa in due macro-aree.

LEGGI ANCHE > Il nuovo regolamento attuativo della direttiva copyright contrasta la disinformazione

Regolamento Agcom sulla direttiva legata al copyright

In particolare, il documento è suddiviso tra «l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa» e «l’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di imprese di media monitoring e rassegne stampa». Nel primo caso, possono essere sicuramente annoverati i grandi big del digital (da Google a Meta) che usufruiscono delle informazioni prodotte dalle imprese editoriali. L’Agcom determina i criteri – che valgono per entrambe le macro-aree, con poche differenze – per l’accesso dell’editore all’equo compenso.

Tra questi criteri si possono annoverare – come del resto è stato previsto anche in sede di previsione del decreto legislativo, quindi con poche novità rispetto al dibattito precedentemente avviato anche con le parti istituzionali – le visualizzazioni e le interazioni degli utenti con le pubblicazioni di carattere giornalistico, i ricavi generati dal traffico, l’audience online determinata da «organismi dotati della massima rappresentatività dell’intero settore di riferimento» (probabilmente, su questo aspetto occorrerà esplicitare ulteriormente la tipologia di questi organismi), il numero di giornalisti con contratto nazionale di cui l’editore si può avvalere, il numero di pubblicazioni di contenuti originali (che possono essere citati successivamente da altri editori), i benefici economici di cui si avvale già l’editore, i costi che l’editore sostiene per gli investimenti tecnologici che servono a mettere in piedi il progetto editoriale, l’adesione dell’editore a codici etici e a standard in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking (anche su questo, probabilmente, sarà necessaria una esplicitazione, perché sono tanti gli organismi indipendenti che monitorano la qualità dell’informazione), gli anni di attività dell’editore nel panorama dell’informazione italiana.

Gli stessi principi, più o meno, varranno anche per le citazioni degli editori da parte di imprese di media monitoring e rassegna stampa. Per quanto riguarda l’iter per la determinazione dell’equo compenso, le parti interessate potranno rivolgersi all’Agcom. Si avviano, dunque, le fasi di negoziazione durante le quali – in nessun modo – gli editori potranno essere limitati o oscurati dai prestatori di servizi (come Google o Meta). Se, dall’avvio della procedura, non si dovesse trovare un accordo in 30 giorni, si può presentare istanza. Quest’ultima, in caso di irricevibilità per motivi di natura tecnica, potrà essere archiviata dopo massimo 5 giorni; in caso contrario, si avvia il procedimento, con la convocazione delle parti davanti all’Agcom stessa (dove, tra le altre cose, sussisteranno ancora i margini per un accordo tra le parti). Entro 60 giorni, a questo punto, si potrà raggiungere alla determinazione dell’equo compenso.

Share this article
TAGS