Cosa ha deciso il gip di Roma nell’archiviazione di Fedez per la canzone che cita Pietro Maso

La giudice Maria Gaspari ha fatto riferimento alla "creazione artistica" per respingere le accuse contro Fedez

16/02/2024 di Gianmichele Laino

Al di là del giudizio popolare che si possa avere su un cantante che utilizza una vicenda di cronaca (tra le più impattanti degli ultimi decenni) per inserirla all’interno di una canzone, è opportuno stabilire quello che ha deciso il giudice delle indagini preliminari Maria Gaspari sull’archiviazione di Fedez per la sua citazione di Pietro Maso all’interno della canzone No Game-Freestyle. Si tratta di una decisione che, a suo modo, è destinata a fare storia perché si inserisce in un solco – quello del racconto postumo di fatti di cronaca del passato – per cui sempre più spesso viene rivendicato il diritto all’oblio, ovvero alla scomparsa dei riferimenti alle vicende giudiziarie quando queste dovessero perdere l’interesse pubblico.

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Archiviazione di Fedez per la canzone che cita Pietro Maso, le motivazioni della giudice

Si entra in un terreno molto scivoloso. Spesso, capita anche a noi – in quanto giornalisti – di essere raggiunti da richieste di cancellazione dei contenuti realizzati e di deindicizzazione del contenuto stesso dai motori di ricerca perché le vicende raccontate nei nostri articoli possono ritenersi superate (sia dall’evoluzione successiva della vicenda giudiziaria, sia in seguito – ad esempio – a una condanna per cui ormai è trascorso il tempo previsto dalla pena). Si tratta di una fattispecie che era stata prevista sin dal 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e che, vista la grande pervasività di internet e dei motori di ricerca, riguardava addirittura grandi colossi del web come Google. L’azienda di Big Tech, infatti, poteva essere raggiunta da richieste di privati ed era tenuta a rimuovere il contenuto indicizzato sul suo motore di ricerca, indipendentemente dall’autore stesso del contenuto.

Nel 2018, poi, il GDPR aveva rafforzato il diritto alla cancellazione, inserendo – di fatto – la sentenza della Corte di Giustizia in un articolo dedicato del regolamento. Nel caso della canzone di Fedez, ovviamente, non stiamo parlando di un contenuto che si può rinvenire soltanto online (anche se il testo della canzone è effettivamente presente in tutti i motori di ricerca e il brano può essere ascoltato su YouTube come su altre piattaforme di streaming): il brano viene eseguito dall’artista, vive nei suoi dischi che i suoi fan hanno acquistato, viene riprodotto dalle radio. Insomma, l’applicazione è molto più ampia.

Inoltre, la canzone di Fedez non è il resoconto di un fatto di cronaca, ma un’opera d’ingegno. Nella decisione della giudice di archiviare il procedimento, infatti, viene esplicitamente citata la libertà concessa a Fedez per quanto riguarda la sua «creatività artistica». La giudice si spinge addirittura oltre: l’artista, il cantante e – per estensione – lo scrittore, lo scultore e tutti coloro che sono i titolari di un’opera intellettuale possono addirittura non limitarsi al racconto aderente alla realtà. In teoria, non ci sarebbe stato reato nemmeno se in un brano si fossero raggiunte – e qui vale la pena citare le parole stesse del provvedimento – «mete ulteriori e ideali». Questo per quanto riguarda la presunta diffamazione.

Quale diritto all’oblio?

Altro capitolo, invece, sul diritto all’oblio. Quest’ultimo, infatti, si applica esclusivamente quando il fatto di cronaca raccontato non sia più rilevante per l’opinione pubblica. La giudice sostiene che la vicenda di Pietro Maso, che nel 1991 uccise i genitori e per questo fu condannato (condanna che ha ormai scontato), non può non essere considerato come emblematico per la storia della cronaca italiana. I casi di parricidio – si pensi per esempio al delitto di Novi Ligure – entrano sempre nel dibattito pubblico, sono all’origine di percorsi didattico-pedagogico, rappresentano – per come è costruita la nostra attualità – dei paradigmi sociali.

La contestazione che viene mossa dai legali di Maso, tuttavia, è che la rilevanza pubblica di un fatto non può coincidere con uno stigma. Soprattutto quando la pena risulta estinta e il protagonista della vicenda prova a ricostruire una sua identità indipendente dalle proprie azioni del passato.

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