Raccolta firme senza il digitale: una barriera architettonica per la democrazia

La politica si ostina a non capire che il digitale rappresenta uno strumento per consentire a tutte le persone di partecipare attivamente

07/05/2024 di Enzo Boldi

Se per quel che riguarda il voto online ci possono essere delle perplessità – soprattutto legate alla sicurezza e resilienza dei sistemi informatici -, appare assurdo che nel 2024 l’Italia non abbia predisposto una piattaforma nazionale (per evitare problemi) per le raccolte firme digitali. Almeno per le presentazione delle liste elettorali. No, non è un capriccio. Non è un’ossessiva ricerca della digitalizzazione a ogni costo. Si tratta della rivendicazione di un diritto – quello della partecipazione alla vita democratica – che dovrebbe essere universale per tutti. Anche per chi non ha la possibilità “fisica” di apporre una firma autografa sui moduli.

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Si parla di barriere architettoniche, questa volta legate agli esercizi alla base della democrazia. Parliamo della storia di Carlo Gentili che sta riuscendo a smuovere uno dei tanti dinosauri della burocrazia italiana. Lui è il fratello di Marco Gentili – Co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni – ed è affetto dal Sclerosi Laterale Amiotrofica di tipo II. Questa patologia non gli permette di firmare “fisicamente” sui moduli. Insomma, stando alle regole attuali non può esercitare il suo diritto democratico al voto. Neanche per quel che riguarda le liste elettorali. E non solo in vista delle Europee 2024.

Raccolte firme digitali, contro la barriera architettonica

Come spiegato dall’Associazione Luca Coscioni, ora qualcosa potrebbe cambiare. Dopo l’appello al Tribunale di Civitavecchia, i giudici hanno deciso di sollevare la questione alla Corte Costituzionale in quanto – stando alle norme attuali, ovvero quelle che non prevedono la possibilità di effettuare raccolte firme digitali per le liste elettorali – questa dinamica violerebbe gli articoli 48 e 49 della Costituzione italiana. Dunque, si parla di libero accesso alla vita democratica (attraverso il voto) di un Paese.

La Consulta, dunque, dovrà verificare se l’articolo 9 della Legge numero 108 del 17 febbraio 1968 sia incostituzionale. Infatti, anche nelle successive modifiche è rimasto un passaggio che – di fatto – esclude le persone che non possono apporre una firma autografa dal libero esercizio di partecipazione a una raccolta firme per le liste elettorali (relativamente alle elezioni Regionali):

«La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto». 

Questa legge, di fatto, esclude dalle raccolte firme per le liste elettorali tutti coloro i quali non possono apporre una firma autografa. Una vera e propria barriera architettonica per la democrazia.

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