Quando la Postepay ti ruba i soldi

LA DIFESA E LA LEGGE – L’esistenza di questo tipo di controlli, a dire di Poste italiane, è sufficiente a rendere ingiustificata “qualsiasi iniziativa nei confronti della banca che gestisce gli incassi”. Quindi visto che l’acquisto è stato effettuato su un sito sicuro allora il cliente non può lamentarsi del fatto che gli abbiano portato via 1000 euro in più. Almeno secondo Poste Italiane. Meno male che esiste l’arbitro. Inoltre dopo un’attenta lettura del foglio illustrativo del servizio Poste Pay, preso atto che non vi sono riferimenti a operazioni di disconoscimento in caso di furto, appropriazione indebita e frode informatica se non l’invito a rivolgersi alle Poste tramite raccomandata o all’arbitro bancario, qualora la prima richiesta non sia stata acolta, le stesse poste fanno riferimento alla direttiva 2007/64/CE, alla quale vengono applicate queste disposizioni.

QUALCHE PASSO INTERESSANTE – A questo punto guardiamo cosa dice tale direttiva: relativamente al furto ecco alcuni passaggi parecchio interessanti:

punto numero 32: Al fine di incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l’eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l’utente debba rispondere per solo un importo limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. Inoltre, una volta che l’utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall’uso non autorizzato di tale strumento.

E poi

Quando l’utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 56.

E ancora

La presente direttiva dovrebbe stabilire norme per un rimborso a tutela del consumatore quando l’importo dell’operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti e, per esempio, prevedere un rimborso per qualsiasi operazione di pagamento controversa. Nei casi in cui l’utente presenti una richiesta di rimborso di un’operazione di pagamento, il diritto di rimborso non dovrebbe influire né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto dell’utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento.

E per finire

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe assumere la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l’importo integrale dell’operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nell’iter del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l’importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l’operazione di pagamento o rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell’operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale […] Art. 62

Gli Stati membri assicurano che un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del suo prestatore di servizi di pagamento, di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l’autorizzazione non specifica, quando viene data, l’importo esatto dell’operazione di pagamento; e

b) l’importo dell’operazione di pagamento supera l’importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.

Su richiesta del prestatore dei servizi di pagamento, il pagatore fornisce elementi fattuali relativi a tali condizioni.

Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita.

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