Si potrà diventare giornalisti senza lavorare per una testata

La nuova norma, che modifica l'articolo 34 della legge 69 del 1963, è stata ufficializzata dall'Ordine dei giornalisti ed entrerà in vigore dal 1° gennaio del 2023

09/11/2022 di Enzo Boldi

Attualizzare la professione giornalistica ai nuovi mezzi di informazione? Fatto. L’ordine dei giornalisti ha deciso di modificare le regole per l’accesso alla professione, ampliando le possibilità per l’iscrizione al registro dei praticanti. Un passaggio necessario per poi diventare “professionisti” attraverso l’esame di Stato. Per questo motivo si è deciso di modificare l’articolo 34 della legge numero 69 del 1963, con i cambiamenti che riguardano le modalità di praticantato per i giornalisti. I “nuovi” giornalisti.

LEGGI ANCHE > Essere gay è «un danno per la mente»: interrotta l’intervista all’ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar

L’ufficialità è arrivata direttamente dell’Ordine dei giornalisti che ha spiegato come cambierà il praticantato giornalisti a partire dal 1° gennaio del 2023: «Il Consiglio nazionale, riunitosi l’8 novembre, ha quindi varato, a maggioranza, una norma che consente, in via eccezionale e su casi specifici, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile». In che senso? Proviamo a spiegare: fino al 31 dicembre 2022, per accedere al registro dei praticanti era necessario avere un contratto di praticantato presso una testata registrata presso il Tribunale e svolgere attività giornalistica per 18 mesi (oppure iscriversi a una della Scuole di Giornalismo).

Praticantato giornalisti, come cambiano le regole da gennaio

Adesso, invece, tutto ciò non servirà più. Con le modifiche all’articolo 34 della legge 69 del 1963, a partire dall’inizio del 2023, le modalità di accesso saranno le seguenti:

«Per poter presentare la domanda di iscrizione è necessario consegnare all’Ordine regionale la documentazione attestante la continuità dell’attività giornalistica, esercitata in maniera sistematica e prevalente per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti la domanda e in particolare:

  1. la produzione giornalistica, comprensiva di scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei, radio e/o tv, piattaforme e canali on line e uffici stampa;
  2. la prova della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione, con la percezione di un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.N.L.G., unitamente alla documentazione fiscale».

Dunque, decade “l’obbligo” del praticantato attraverso una testata regolarmente registrata presso il Tribunale. Basterà un’attività giornalistica (che ancora non è normata a livello parlamentare) anche attraverso altre piattaforme (che siano blog o canali social). O anche aver maturato gli stessi requisiti indossando le vesti di “ufficio stampa”.

Share this article