Come la legge di Bilancio 2023 cambierà (a livello fiscale) l’e-commerce

All'interno della Manovra di quest'anno è stato inserito un aspetto fondamentale per quel che riguarda la fatturazione che diventerà obbligatoria anche per i marketplace

14/02/2023 di Enzo Boldi

La legge di Bilancio del 2023, approvata il 29 dicembre scorso ed entrata in vigore all’inizio dell’anno, ha apportato alcune modifiche anche per quel che riguarda il commercio online. Non tanto per quel che riguarda elementi strutturali (come la cosiddetta “Amazon Tax”) riferiti a una differenziazione tra i numerosi attori internazionali – le multinazionali – e quelli locali, ma per quel che concerne cambiamenti a livello fiscale. Non maggiori tasse, né nuovi scaglioni per quel che riguarda il pagamento dell’IVA: con la Manovra 2023, infatti, è stato istituito l’obbligo di produrre fattura (e trasmettere all’Agenzia delle Entrate) da parte dei portali di e-commerce che vendono sul territorio italiano.

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In attesa del decreto attuativo che dovrebbe anche indicare la data di entrata in vigore di quella parte dedicata all’obbligo fattura e-commerce, si possono già definire alcune linee guida generali attorno al comparto delle vendite online attraverso le piattaforme e i marketplace. Si dovrebbe partire dal secondo semestre dell’anno in corso, iniziando dal mese di luglio, con il vincolo ineludibile di trasmettere non solo all’utente finale che ha acquistato un determinato bene o prodotto online, ma anche all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate.

Obbligo fattura e-commerce, cosa dice la legge di Bilancio

Dunque, cosa ha deciso il governo? All’interno del testo della Legge di Bilancio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione del Parlamento e la vidimazione da parte della Presidenza della Repubblica, è riportato nel comma 151 il principio alla base di questo obbligo fattura e-commerce, con riferimento a un decreto attuativo del MEF che stringerà il campo di azione a partire dalla futura entrata in vigore:

«Obblighi comunicativi a carico delle piattaforme digitali che facilitano la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni elettronici che siano presenti nel territorio dello Stato.
Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate».

Dunque, non appena sarà pubblicato il decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ci sarà maggior contezza di quando questo obbligo di trasmissione (non solo nei confronti dell’utente-acquirente) diventerà effettivo e, soprattutto, quali categorie di prodotti e beni sarà inserita all’interno dell’elenco.

Perché si parla di interfaccia elettronica?

Leggendo il testo del comma 151 della Legge di Bilancio 2023, salta all’occhio una definizione utilizzata per la descrizione delle modalità (e degli strumenti): soggetto passivo di IVA che facilita le vendite di beni mobili attraverso “un’interfaccia elettronica“. Perché questa specifica? Il motivo è piuttosto semplice e al passo con il tempo: sempre più persone, per esempio, fanno acquisti su Amazon utilizzando “Alexa” e i suoi strumenti (i “-dot” in tutte le sue declinazioni). Per questo motivo è stato deciso di aggiungere questa specifica che aggiunge un dettaglio strutturale e allarga il campo di azione di questa legge non solo alle piattaforme, a un portale, a un sito online o una applicazione.

Cosa accadeva prima

Dunque, a partire dal secondo semestre del 2023, l’obbligo di trasmissione delle fatture all’Agenzia delle Entrate da parte dei marketplace e piattaforme di e-commerce (per determinati prodotti) diventerà obbligatorio. Ma cosa accadeva fino a poco tempo fa (e continuerà ad accadere fino all’approvazione del decreto del MEF)? La normativa sul tema arrivava da una risoluzione – la numero 274/E/2009 – dell’Agenzia delle Entrate che, in uno dei passaggi, recita:

«Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696». 

Dunque, per il momento le vendite e il commercio online sono equiparate alle vendite per corrispondenza e non vi è alcun obbligo di trasmettere la fattura all’Agenzia delle Entrate. Ovviamente, però, l’utente-acquirente ha il diritto di poter richiedere il documento fiscale e l’azienda di riferimento ha l’obbligo di fornirglielo. Adesso, probabilmente dal 1° luglio, tutto ciò diventerà una prassi obbligatoria.

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