Il pasticciaccio brutto dell’auto-sorveglianza nel decreto del governo

L'ultimo decreto legge afferma una cosa, mentre la circolare del Ministero della Salute un'altra. Proviamo a fare chiarezza sulle indicazioni da seguire in caso di contatto con una persona positiva

31/12/2021 di Enzo Boldi

L’anno si chiude nel caos. Non solo per il vertiginoso aumento dei contagi in Italia, ma anche per alcune norme scritte in modo non propriamente preciso che hanno dato adito a tante interpretazioni. E a sbagliare, questa volta, non sono le persone che hanno interpretato male il testo del decreto, ma chi ha scritto quel documento. E a creare ancor più confusione attorno al nuovo concetto di auto-sorveglianza (che da oggi sostituisce quello di quarantena per le persone vaccinate con booster, con seconda dose entro i 120 giorni o guariti entro i 120 giorni) inserito all’interno del dl ci ha pensato la circolare (proprio sul recepimento di queste novità) del Ministero della Salute. Proviamo a tamponare la situazione spiegando nel dettaglio la genesi del caos e il corretto significato di questa nuova misura.

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Il caos (non calmo) nasce dai commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 2 del decreto legge numero 229 del 30 dicembre del 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Si tratta dell’ultimo dl dell’anno all’interno del quale sono state inserite tutte le nuove norme che saranno in vigore per i prossimi mesi, fino alla fine dello stato di emergenza. Ed è lì che incontriamo per la prima volta il concetto di auto-sorveglianza:

«All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza».

Mancano tutti i riferimenti, perché si tratta di un decreto legge che prevede un altro passaggio: quello della circolare del Ministero della Salute per definire i paletti (anche temporali) e le differenziazioni tra persone vaccinate e non. Oltre alla differenza tra il vecchio concetto di quarantena e il nuovo di auto-sorveglianza. Ma leggendo il testo emerge ancor più confusione, visto che le due narrazioni sembrano essere quasi agli antipodi, pur trattando lo stesso argomento.

Auto-sorveglianza, la confusione del governo nel decreto

Il documento è stato pubblicato questa mattina e lì vengono inseriti i paletti temporali, ma il caos è sul tema dei tamponi che anche i vaccinati dovrebbero (seguendo il decreto) fare dopo un tot di giorni in caso di contatto con un positivo ma che (secondo la circolare del Ministero della Salute) non dovrebbero fare – se asintomatici – dopo 5 giorni. Leggiamo cosa dice il Dicastero:

«Soggetti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19».

Manca un tassello che sembra essere incomprensibile leggendo il decreto legge e la circolare del Ministero della Sanità, visto che manca un punto specifico che può dare adito a diverse interpretazioni: se una persona vaccinata con booster o con seconda dose ricevuta nei 120 giorni precedenti o guarita dal Covid entro i 120 giorni precedenti entra in contatto con un positivo, cosa deve fare al termine del periodo di auto-sorveglianza di cinque giorni.

Il chiarimento nel caos

A dare una risposta a tutto ciò è il giornalista Giovanni Rodriquez che, dopo aver contattato una fonte istituzionale interna al Ministero della Salute è riuscito nell’arcano compito di capire l’interpretazione di Roberto Speranza (e del governo).

Alla fine, dunque, i nodi sono venuti al pettine: al termine dell’auto-sorveglianza di cinque giorni, una persona vaccinata (secondo i suddetti paletti) non deve sottoporsi ad alcun tampone se non presenta una sintomatologia riconducibile all’infezione. La postilla inserita nella circolare firmata da Giovanni Rezza, invece, faceva riferimento alla possibilità di sottoporsi a un tampone anche nei centri privati per chi, anche da vaccinato, presenta sintomi.

(Foto IPP/Fabio Cimaglia)

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