La Corte di Giustizia UE mette definitivamente la parola fine alla bufala «dell’art. 36» del regolamento sul Green Pass

Si sostiene, nell'ordinanza del presidente del tribunale, che non c'è alcuna discriminazione nell'uso del Green Pass

31/10/2021 di Gianmichele Laino

C’è tutta una sorta di narrazione sul famoso regolamento (UE) 2021/953 – quello che disciplina l’entrata in vigore del cosiddetto Green Pass europeo, valido soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti tra gli stati membri – e sul fatto che un presunto articolo 36 dello stesso regolamento vietasse la discriminazione nei confronti delle persone non vaccinate, sia per motivi di salute, sia per motivi partici o per scelta. Proprio in seguito a questa narrazione, era stato presentato un ricorso da diversi cittadini europei – tra cui anche una persona di Ferrara – alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito allo strumento del Green Pass come arma discriminatoria. Bene, il giudice che si è pronunciato con una prima ordinanza (che dovrà poi essere seguita da un giudizio definitivo sul ricorso) ha affermato testualmente: «Nessuna argomentazione dei richiedenti dimostra, prima facie, il carattere manifesto della violazione denunciata, poiché il possesso dei certificati previsti dal regolamento non è condizione necessaria per l’esercizio del diritto alla libera circolazione».

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Green pass discriminatorio, la decisione della Corte di Giustizia dell’UE

Dunque, non ci sono gli estremi per definire il Green Pass uno strumento di carattere discriminatorio per tutte le nazioni dell’Unione Europea che lo adottano e ci si augura che questa prima ordinanza (emessa dal presidente del tribunale Marc van der Woude) possa mettere fine anche all’ormai annosa bufala – nonché cavallo di battaglia dei no Green Pass – del famoso articolo 36 del regolamento UE sulla certificazione verde.

Come è stato ampiamente spiegato anche in altri contesti (qui, ad esempio, il debunking di Pagella Politica), il famoso art. 36 non è un vero e proprio articolo, ma un considerando – ovvero uno strumento che il legislatore utilizza semplicemente per contestualizzare una norma. Inoltre, altro punto forte di questa narrazione messa in circolazione dai no-green pass, non è vero che nel testo italiano del regolamento UE sia scomparsa la dicitura “vaccinazione per scelta” all’interno del considerando. In un primo momento, per un errore di traduzione, questa espressione era stata omessa, salvo poi essere reintegrata successivamente.

Dunque: il considerando (e non un articolo del regolamento UE) dice che il Green Pass europeo non deve essere discriminatorio per le persone non vaccinate ed è una indicazione di massima – non vincolante – rispetto alla legge che lo fa entrare in vigore. Un giudice della Corte di Giustizia UE, inoltre, afferma che non c’è nessuna discriminazione nell’utilizzo del Green Pass nei confronti di persone vaccinate e non vaccinate. Quindi: la finiremo di diffondere cattiva informazione sul tema così come hanno fatto anche diversi esponenti politici di alto livello in Italia?

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