Giorgia Meloni diffida i media che “pedinano” sua figlia
Il riferimento è "ogni mezzo di informazione pubblico o privato, cartaceo o online – agenzie di stampa, editori, quotidiani, rotocalchi, riviste, magazine, periodici, settimanali"
28/09/2022 di Enzo Boldi
Il tema della protezione e la salvaguardia dei minori fa parte delle carte fondamentali (deontologiche) del giornalismo. A tutto ciò si uniscono altri regolamenti nazionali e sovranazionali che vanno nella stessa direzione. Il principio è piuttosto semplice: immagini di bambini (anche se noti al pubblico o figli/parenti di personaggi pubblici) non devono essere utilizzate o, nei casi più estremi, possono essere “censurate” e oscurate. Ed è su tutto ciò che si basa la diffida inviata, tramite la sua legale, da Giorgia Meloni a editori e testate giornalistiche (e, in linea più ampia, ai media più o meno tradizionali).
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La leader di Fratelli d’Italia, come scritto nelle diffida formale firmata da Annamaria Bernardini de Pace, ha denunciato quelli che sembrano essere episodi accaduti (almeno nel recente passato) in riferimento a sua figlia. Nella diffida, infatti, viene chiaramente scritto: «Evitare in qualunque e con qualunque mezzo di pubblicare o divulgare immagini che ritraggano la figlia minore, astenersi dal pedinarla, accerchiarla e intimorirla con presenze inopportune nonché dal rendere pubblici e riconoscibili, anche visivamente, nomi, indirizzi e recapiti dei luoghi abitualmente frequentati dalla minore (casa, scuola, centri sportivi e ricreativi, e altro), come già incautamente e illegittimamente accaduto in queste ore».
Giorgia Meloni diffida i media dal pubblicare le immagini della figlia
Nella diffida, come detto, si fa riferimento a una delle carte fondamentali della deontologia giornalistica (quella di Treviso), con particolare riferimento all’articolo 2 (Tutela dell’anonimato e della riservatezza): «Vanno garantiti l’anonimato, la riservatezza, la protezione dei dati personali e dell’immagine del minorenne in qualsiasi veste coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi della sua personalità. Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua identificazione, quali ad esempio le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, le associazioni, le comunità fisiche e virtuali, i luoghi di culto frequentati e qualsiasi altra indicazione o elemento di riconoscimento. Tra cui: foto e filmati anche se schermati, messaggi e immagini on-line, elementi ambientali e di contesto che possano contribuire alla sua individuazione. È irrilevante l’eventuale consenso alla pubblicazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. L’avvenuta diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di elementi identificativi non giustifica una nuova pubblicazione né esime dalle sue responsabilità deontologiche il giornalista che li riproponesse al pubblico». A tutto ciò si aggiunge il GDPR europeo (recepito anche dall’Italia) sulla tutela della privacy.
(Foto/IPP/Gioia Botteghi)