Nel “decreto influencer” si darà più importanza ai dati personali come merce di scambio

Questo elemento si evince in maniera particolare quando si parla delle clausole di manleva che riguardano le varie piattaforme digitali

13/03/2023 di Gianmichele Laino

Il decreto influencer che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a breve prevede una novità anche nel caso di condizioni e clausole che prevedono l’esonero dalle responsabilità per quanto riguarda i meccanismi di funzionamento delle piattaforme digitali che offrono servizi. Al momento, in base a quanto previsto dalla legge denominata Codice di Consumo, la manleva – ovvero la dichiarazione esplicita con cui ci si ritiene non direttamente responsabili di un disservizio – resta comunque una prassi censurabile, che può essere impugnata da chi si abbona a quel servizio. Tuttavia, il decreto che recepisce la direttiva europea parte da un’altra considerazione: ogni utente è potenzialmente cliente di una piattaforma, anche se non corrisponde un abbonamento. Di conseguenza, con il solo inserimento dei suoi dati sui portali web dei prestatori di servizio, esegue un’azione che comporta un vantaggio per la piattaforma stessa. Pertanto, la presenza di una clausola vessatoria all’interno di un contratto non rappresenta un problema soltanto in caso di abbonamento, ma diventa una prassi che può essere segnalata – in qualsiasi momento – all’autorità Antitrust.

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Le clausole di manleva nel nuovo decreto “influencer” e il nuovo modo di intendere il dato personale

È importante questo aspetto perché, insieme a un altro provvedimento che potrebbe scaturire da un’indagine della Guardia di Finanza contro Meta (con la contestazione di un presunto mancato pagamento dell’iva), punta a dare una rilevanza monetaria al dato personale dell’utente che sfrutta un servizio digitale. L’indagine della Guardia di Finanza, come abbiamo riportato in un nostro monografico ad hoc, punta a certificare che i dati personali rappresentano la vera moneta di scambio con cui le grandi piattaforme social, Meta nella fattispecie, monetizzano i propri servizi che, altrimenti, vengono presentati come gratuiti. Adesso, i dati personali saranno l’elemento sufficiente a richiedere a un’autorità (in questo caso l’Agcm) l’intervento in caso di presenza di manleva nei contratti delle grandi piattaforme digitali

Facciamo un esempio pratico. Dazn, l’OTT che trasmette in esclusiva i diritti del campionato di calcio di Serie A, prevede, all’interno del suo contratto, delle limitazioni di responsabilità. Al momento, l’inserimento di questa clausola è in linea con la legge. Tuttavia, in casi di disservizio, la piattaforma ha risarcito l’abbonato, che – però – ha dovuto presentare un reclamo. Quando entrerà in vigore il decreto che recepisce la direttiva europea 2019/2161, invece, non sarà necessario presentare il reclamo, perché chiunque potrebbe rivolgersi all’autorità garante, in virtù del semplice utilizzo della piattaforma.

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