Cosa prevede, nel dettaglio, la pdl sulle truffe online

La proposta di Fratelli d'Italia, sostenuti dall'Associazione Consumerismo, è stata presentata alla Camera dei deputati il 6 marzo

18/03/2024 di Enzo Boldi

In molti casi sono facilmente riconoscibili. In altri, invece, la distinzione tra il reale e una potenziale frode non è così definita. L’Italia, da anni, è una delle grandi vittime di quel che di “cattivo” accade in rete. Ma ora il governo sta pensando a una soluzione per correre ai ripari, con una pdl (proposta di legge) sulle truffe online che va a modificare e attualizzare alcuni articoli del codice penale. La proposta è stata presentata alla Camera dei deputati lo scorso 6 marzo, con i deputati di Fratelli d’Italia (promotori dell’iniziativa legislativa) sostenuti dall’Associazione no profit Consumerismo.

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Dunque, con questa proposta di legge si vuole cercare di aumentare le sanzioni nei confronti di quei soggetti che, utilizzando mezzi informatici, si rendono protagonisti di frodi telematiche. Perché si parla di strumenti dei dispositivi usati (o in possesso) di chi viene indagato per questa fattispecie di reato, ma anche di procedure tecniche sulla procedura per avviare un’indagine. Insomma, si vanno ad applicare delle normative già esistenti alle truffe online.

Pdl truffe online, cosa prevede la proposta

Di fatto, in questa pdl truffe online non si parla di strumenti di prevenzione. D’altronde, gli stessi firmatari di Fratelli d’Italia l’hanno presentata come una proposta di legge che ha come obiettivo quello di incasellare questa fattispecie di reato all’interno di alcuni articoli del codice penale. E lo fa con un unico articolo suddiviso in tre commi. Partiamo dal primo:

  1. «Il comma 1 prevede la “confisca obbligatoria” degli strumenti informatici in possesso dell’autore della truffa (computer, telefonini, tablet), strumenti essenziali per la commissione del reato e di cui appare assolutamente opportuno privare il reo, posto tra l’altro che, per la maggior parte dei casi riscontrati, si tratta di soggetti «seriali», dediti cioè alla commissione di una molteplicità di truffe dello stesso genere».
  2. Il comma 2, dispone una “aggravante specifica” per la truffa che si realizza mediante la vendita di prodotti attraverso siti e piattaforme informatiche, posto che la mancanza di un contatto diretto tra le parti consente, da un lato, al potenziale truffatore di schermare più facilmente la propria reale identità e, dall’altro, impedisce al compratore di sottoporre il prodotto che intende acquistare ad un efficace controllo preventivo; Si prevede inoltre, che questo tipo di reati siano perseguibili a querela di parte; difatti, dato il grande numero di casi, non appare opportuno per queste ipotesi prevedere la procedibilità d’ufficio che ingolferebbe gli uffici giudiziari.
  3. Con il comma 3 è introdotta la “confisca anche per equivalente” del profitto del reato, prevista dall’articolo 322-ter del codice penale solo per alcuni reati, ma non per la truffa. L’estensione di tale forma di confisca quantomeno alle truffe realizzate con le vendite on line appare quanto mai opportuna atteso che la confisca diretta della somma che costituisce il guadagno realizzato mediante tali reati risulta quasi sempre impossibile, mentre la confisca per equivalente consente di aggredire qualunque bene di proprietà del reo che abbia un valore equivalente all’indebito profitto che ha realizzato.

Si va ad agire, dunque, su tre livelli. Il primo riguarda il sequestro della strumentazione tecnologica; il secondo introduce un’aggravante specifica per le truffe attraverso la vendita di prodotti online; il terzo riguarda la confisca del corrispettivo economico “guadagnato” con la truffa. A tutto ciò si aggiunge una nota procedurale: le autorità non intervengono d’ufficio, ma solo su esplicita denuncia del cittadino.

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