Perché la versione di Piantedosi sulla cosiddetta “legge anti-rave party” fa acqua da tutte le parti

Il Ministro dell'Interno ha rassicurato sull'applicazione del decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma quanto scritto al suo interno smentisce la narrazione del capo del Viminale

02/11/2022 di Enzo Boldi

Contestualmente allo sgombero di Modena, il primo atto concreto del governo Meloni – che ha preferito dare la precedenza a tutto questo, piuttosto che procedere immediatamente (come promesso in campagna elettorale) con norme atte a ridurre l’impatto economico del caro-energia sulle famiglie e sulle imprese – è stato quello di procedere con l’approvazione in Consiglio dei Ministri di un decreto legge sulla Giustizia che inserisce una fattispecie di reato che, fino a qualche giorno fa, non era indicata nell’impianto legislativo italiano. L’hanno chiamata (sintetizzando il concetto) “legge anti-rave party“, ma quel che è scritto all’interno dell’impianto normativo (già pubblicato in Gazzetta Ufficiale) sembra andare ben al di là. Nonostante la versione ripetuta e ribadita dal nuovo Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

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Partiamo proprio dall’intervista rilasciata oggi dal capo del Viminale a Il Corriere della Sera. Parole che provano a indicare un unico sentiero, una direzione unica che sarebbe indicata – secondo lui e secondo il governo – nella volontà di evitare solo ed esclusivamente l’organizzazione di rave party illegali (ovvero non autorizzati).

«Credo sia interesse di tutti contrastare i rave illegali. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento. In ogni caso la conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social. In quella sede ogni proposta sarà esaminata dal governo».

Secondo Piantedosi, dunque, la cosiddetta legge anti-rave party sarà applicata solamente per i rave party. Non per le altre manifestazioni (magari di protesta) organizzate senza aver ottenuto autorizzazione da parte delle prefetture o dagli organi che hanno competenza in ciò.

Legge anti rave party, cosa dice la norma e cosa dice Piantedosi

Ma cosa dice il decreto legge numero 162 del 31 ottobre 2022? Il testo non cita mai i cosiddetti rave party, ma si lascia andare in parole che lasciano spazio a libere interpretazioni. Ed è cosa nota che una modifica all’impianto legislativo, con l’inserimento di una nuova fattispecie di reato, dovrebbe essere scritta in modo chiaro, senza possibilità di estendere alcuni precetti (qui di parla di un intervento che modifica il codice penale) ad altri eventi che vanno oltre a ciò che viene dichiarato mediaticamente. Perché il motto latino “verba volant, scripta manent” è sempre valido. Quindi, leggiamo cosa è stato scritto, approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, facendo riferimento al testo integrale dell’articolo 5 del suddetto decreto legge:

Rileggiamo insieme quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legge numero 162 del 31 ottobre 2022, il passaggio principale che prevede l’inserimento dell’articolo 434-bis nel Codice penale italiano.

«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita».

I dettagli sullo spazio di azione e i confini, dunque, appaiono molto vaghi. Non si parla mai esplicitamente dei “c.d. rave party” (neanche negli altri due commi che completano il testo del decreto legge approvato nel secondo Consiglio dei Ministri del governo Meloni), ma si danno indicazioni vaghe sui luoghi e sullo “spirito” di questi eventi “illegali”.

Cosa non torna

Dunque, leggendo il testo della legge anti-rave party, le proteste delle opposizioni (e anche quelle che lo stesso Piantedosi definisce polemiche da “social) sembrano essere motivate. Perché oltre al numero che farebbe “scattare l’allarme” (fino a 49 va tutto bene, da 50 si è fuorilegge), quanto scritto nel dl apre spazio moltissime interpretazioni. Un esempio: una scuola è uno spazio pubblico, quindi se 50 e più studenti la occupano – seguendo quanto scritto nella legge – diventano rei secondo il nuovo articolo 434-bis del codice penale. Stesso discorso si potrebbe fare per la politica: era il 29 aprile del 2020 e la Lega di Matteo Salvini decise di occupare il Parlamento (70 persone in totale) per tutta la notte. Secondo quanto prescritto dalla fattispecie di reato inserita oggi nella cosiddetta legge anti-rave party, anche quell’assembramento (con occupazione di un luogo pubblico e senza autorizzazione) dovrebbe essere punito. Si potrebbe controbattere: non ci sono gli estremi per parlare di possibile “pericolo pubblico”. Ma questo si può valutare solo nel post, mai nel pre. Insomma, per tutti questi motivi la narrazione di Piantedosi sembra essere poco in linea con quanto scritto e approvato dal governo. E le perplessità arrivano anche dalle parole del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto:

«Il Parlamento potrà e forse dovrà in qualche maniera intervenire nella discussione sulla conversione del decreto legge. Bisogna evitare assolutamente una norma che possa, anche intuitivamente, essere applicata alla legittima manifestazione di un dissenso».

Dunque, la norma non appare esser stata scritta in modo chiaro neanche a chi fa parte dello stesso governo che l’ha approvata.

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