Cosa vuol dire che la Commissione UE ha preso una decisione di adeguatezza

Il succo della questione sta nell'articolo 45 del GDPR, che prevede il trasferimento dei dati sulla base del principio di adeguatezza di un Paese terzo (può applicarsi anche a Stati diversi dagli USA, ma a seconda della singola fattispecie)

11/07/2023 di Gianmichele Laino

La decisione con cui la Commissione Europea ha stabilito la possibilità di mantenere intatto il trasferimento dei dati personali dall’Unione Europea agli Stati Uniti non è stata un caso isolato e un unicum all’interno delle pieghe del complesso regolamento per la tutela dei dati personali. Si tratta, al contrario, di una fattispecie prevista proprio dal GDPR, al suo articolo 45. Quest’ultimo, infatti, prevede il trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo sulla base di una decisione di adeguatezza. Il passaggio formale deve avvenire previo controllo di alcuni requisiti fondamentali, che devono essere controllati e verificati dalle istituzioni dell’Unione Europea in quegli Stati terzi verso cui viene trasferito il dato personale.

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Decisione di adeguatezza, cosa prevede l’articolo 45 del GDPR

Innanzitutto, si prevede che il trasferimento dei dati personali – che normalmente è vietato per quanto riguarda Paesi extra UE – possa essere consentito in presenza di un accordo tra l’Unione Europea e uno Stato terzo. Questo già di per sé rappresenta una sorta di deroga al GDPR. Ma vediamo, nel dettaglio, in quali circostanze questa deroga può essere concessa.

Come primo requisito, è fondamentale che nel Paese in cui verranno trasferiti i dati personali possano essere rispettati i principi dello Stato di diritto (se si considera che anche uno stato UE come la Polonia sia stata deferita per il mancato rispetto di questo requisito, si comprende perché sia così importante questo passaggio). Inoltre, è fondamentale che in questi Paesi vi sia una autorità di vigilanza indipendente.

Nel caso in cui questi due principi dovessero venir meno, anche previa concessione dello status di adeguatezza, le istituzioni dell’Unione Europea – e in modo particolare la Commissione – si riserva la possibilità di revocarlo e, quindi, di bloccare il trasferimento dei dati personali. La decisione di adeguatezza, inoltre, può non essere presa soltanto per la totalità di un Paese terzo, ma anche per singole regioni dello stesso o nei confronti di organizzazioni internazionali. L’elenco dei Paesi che possono beneficiare della decisione di adeguatezza si trova all’interno della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

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