Cosa prevede il Chapter 7 della Carta dell’Onu
14/09/2013 di Redazione
Il cammino per una soluzione politica alla crisi in Siria sembra procedere a ritmi serrati ma è ancora una volta il ‘Chapter 7’ della Carta dell’Onu, quello che prevede come ultima ratio l’uso della forza in caso di minacce alla pace, ad essere l’oggetto di discussioni tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Ecco che cosa prevedono i primi fondamentali cinque articoli del Capitolo – che consta di 13 articoli in tutto – intitolato “Azioni da intraprendere rispetto a minacce alla pace, violazioni della pace, aggressioni”.
IL CAPITOLO 7 DELLA CARTA DELL’ONU – * Articolo 39 – Il Consiglio di Sicurezza determinera’ l’esistenza di qualsiasi minaccia alla pace, violazione della pace o aggressioni e provvedera’ a fornire raccomandazioni o a decidere le misure da prendere in accordo con gli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali.
* Articolo 40 – Al fine di prevenire un peggioramento della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fornire le raccomandazioni o decidere sulle misure come previsto dall’Articolo 39, puo’ chiedere alle parti coinvolte di impegnarsi a rispettare tali misure. Il Consiglio di Sicurezza valuterà il fallimento o meno dell’impegno preso dalle parti coinvolte.
* Articolo 41 – Il Consiglio di Sicurezza puo’ decidere quali misure, che non contemplino l’uso della forza militare, prendere per rendere efficaci le sue decisioni. E puo’ chiedere ai membri delle Nazioni Unite di applicare queste misure. Le misure possono contemplare la totale o parziale interruzione dei rapporti economici e delle comunicazioni, nonche’ la rottura delle relazioni diplomatiche.
* Articolo 42 – Una volta constatato che le misure previste nell’Articolo 41 sono inadeguate o si sono rivelate inadeguate, il Consiglio di Sicurezza puo’ intraprendere azioni con forze di aria, mare o terra per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Queste azioni possono contemplare dimostrazioni, blocchi militari e altre operazioni via aria, mare o terra delle forze dei membri delle Nazioni Unite.
* Articolo 43 – Tutti i membri delle Nazioni Unite, al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, si impegnano a rendere disponibili al Consiglio di Sicurezza – su richiesta e in base a specifici accordi – forze armate, assistenza e infrastrutture, compreso il diritto di passaggio.(ANSA)