Le nuove regole europee che hanno cambiato l’equity crowdfunding

Il Regolamento è da poco entrato in vigore, anche in Italia. Le piattaforme devono essere registrate su una piattaforma UE e cambiano anche i limiti massimi per le singole raccolte fondi

23/02/2024 di Enzo Boldi

Una visione più estesa per la geografia della raccolta fondi, con particolare rilievo al segmento legato all’equity e al lending. Il nuovo Regolamento europeo sul crowdfunding è diventato effettivo – anche in Italia – da pochi mesi. Era l’11 novembre scorso quando la Consob ha comunicato la possibilità di operare nel nostro Paese solamente a piattaforme regolarmente registrate presso un registro continentale. Ma non è l’unica novità di quella legge che, prendendo per buone le aspettative dei legislatori, dovrebbe dare una nuova spinta (soprattutto per quel che riguarda la competitività) al settore.

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Si parla di equity crowdfunding, il settore in cui – nel 2023 – l’Italia ha registrato un brusco calo (per volumi raccolti) rispetto ai 12 mesi precedenti. E la nuova legge europea, come spiega Consob, prevede non più il rispetto delle singole regole nazionali, ma si concentra su vincoli comunitari. Tra questi, c’è l’obbligo della registrazione delle piattaforme dedicate al Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding gestito dall’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Regolamento crowdfunding, cosa prevede la legge europea

Dunque, cambia il paradigma delle regole. Non più nazionali, ma comunitarie. Non più solo piattaforme registrate in Italia, ma piattaforme che rispettano i vincoli (anche in termini di sicurezza) previsti dal Regolamento UE 2020/1503. Dunque, ecco la più classica delle armonizzazioni del mercato ed ecco che, con regole universali e più strutturate, si rompono quegli ostacoli che – fino a poco tempo fa – limitavano la possibilità di investimento ai confini nazionali. Difficile, però, prevedere i reali effetti del Regolamento crowdfunding su questo mercato che, per natura – basandosi su investimenti e finanziamenti -, è volubile e condizionato da fattori interni ed esterni.

I punti chiave

Se dal punto di vista della trasparenza attraverso un sistema unico di registrazione e di concessione di licenza gli effetti dovrebbero essere palesi agli occhi di tutti, occorre sottolineare quali siano le differenze rispetto allo stato in cui il mondo del crowdfunding si confrontava con il nostro Paese prima dell’adozione di questo Regolamento europeo. In particolare, è interessante capire come questa apertura delle frontiere riuscirà a dare nuova linfa al mercato. In passato, infatti, le aziende del Vecchio Continente avevano già la possibilità di raccogliere fondi attraverso l’utilizzo di piattaforme italiane (e viceversa). Oggi, invece, con il Regolamento crowdfunding entrato pienamente in vigore, le aziende italiane possono rivolgere le proprie raccolte fondi anche a investitori stranieri. Questo aspetto potrebbe dare una nuova vita agli investimenti nei confronti di startup e PMI.

I cambiamenti, però, riguardano anche il tetto massimo agli investimenti. Anzi, il massimale di quanto può raggiungere (in milioni di euro) una raccolta fondi – in equity o in lending – di finanziamento. Per quel che riguarda l’equity, il limite alla raccolta è stato abbassato a un milione di euro, ma con la possibilità di salire fino a 5 milioni se si tratta di Piccole e Medie Imprese innovative. Per quel che concerne il lending, invece, il tetto massimo (che prima era fissato a 8 milioni di euro) scende a 5 milioni.

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