Il Tar boccia l’ordinanza di De Magistris e dà ragione a De Luca: stop al consumo di alcol dalle 22

01/06/2020 di Enzo Boldi

Il braccio di ferro con il Comune di Napoli è stato vinto da Vincenzo De Luca. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha, infatti, accolto il ricorso presentato dal governatore dopo l’ordinanza firmata dal sindaco partenopeo, Luigi De Magistris, in cui si estendevano gli orari della movida a Napoli rispetto alle indicazioni arrivate dalla Regione. Secondo i giudici, dunque, anche il capoluogo dovrà attenersi alle indicazioni che si rispettano nel resto del territorio, con il consumo di alcol impedito a partire dalle 22.

LEGGI ANCHE > L’assembramento e i selfie intorno al sindaco di Avellino intervenuto per monitorare la movida | VIDEO

Secondo l’ultima ordinanza firmata dal Sindaco Luigi De Magistris, i locali avrebbero potuto vendere bibite alcoliche fino alla mezzanotte e chiudere i battenti alle 3.30 nel weekend (un ora prima, invece, nei giorni feriali). Il provvedimento che, invece, ha preso Vincenzo De Luca a livello regionale, invece, prevede la vendita e il consumo di alcol non oltre le ore 22, mentre i locali (pub e bar) possono rimanere aperti non oltre l’1 di notte. E ora, dopo il pronunciamento del Tar della Campania, anche Napoli dovrà adeguarsi alle linee guida regionali.

Movida a Napoli, De Luca vince il ricorso

La movida a Napoli, dunque, sarà la stessa prevista nel resto della Regione. Il Tar, infatti, ha «ritenuto che sussiste il caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale sotto il duplice profilo: a) dell’aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile afflusso dai comuni limitrofi, se non da tutta la provincia, sul territorio del comune Napoli in ragione dei più ampi orari previsti dall’ordinanza sindacale e delle eventuali attività ludiche dalla stessa consentite; b) della situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico».

(foto di copertina: da Pixabay)

Share this article
TAGS