È arrivata la conferma: per Agcom, alcuni influencer sono come editori
Sono state pubblicate le linee guida annunciate la scorsa settimana per regolamentare le responsabilità nelle comunicazioni social dei content digital creator
17/01/2024 di Enzo Boldi
Quel che è diventato ufficiale nella serata di ieri, martedì 16 gennaio 2024, è la conferma di quanto già comunicato la scorsa settimana dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le nuove linee guida per gli influencer, di fatto, equiparano chi lavora e guadagna attraverso le piattaforme social (ma non tutti) alle responsabilità di un editori. Il tutto ai sensi di alcuni (i principali) articoli del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi (TUSMA).
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Nel monografico di oggi, Giornalettismo scandaglierà il testo della delibera pubblicata da Agcom e dei suoi allegati. Forniremo un quadro complessivo che andrà a integrare quelle perplessità – non negli obiettivi, ma nelle modalità per raggiungerli – già emerse lo scorso 11 gennaio, all’indomani della pubblicazione del comunicato stampa da parte dell’Autorità. Perché, oggi ancor più che la scorsa settimana, appare sempre più paradossale l’equazione influencer=editori, visto che si tratta sì di media audiovisivi, ma che per natura sono differenti. E proprio perché si parla di “media audiovisivi”, appare ancor più lampante quella lacuna normativa (al di là, dunque, del lavoro di Agcom che si occupa di comunicazione) in cui si innesta una mancata assunzione (legislativa) di responsabilità delle piattaforme. Il social, infatti, appare sempre più il medium che guadagna senza dover rispondere a leggi sui principi di responsabilità. Come, per fare un esempio tra i tanti, il TUSMA.
Linee guida influencer, il testo definitivo di Agcom
Fatta questa doverosa riflessione, andiamo a scoprire quali sono le linee guida influencer ufficializzate da Agcom e, soprattutto, quali potranno essere i riflessi sulle attività di comunicazione di parte dell’intero ecosistema social e dell’influencer marketing. Nella delibera, sono emerse molte contestazioni ad alcuni princìpi alla base di definizione del raggio d’azione. L’esito di quella consultazione pubblica avviata nel luglio scorso, infatti, ha mostrato come molte delle realtà coinvolte in un’analisi di questi paletti normativi avessero sollevato perplessità in merito alla definizione stessa di influencer soggetto ai paletti più stringenti del TUSMA.
Alla fine, però, Agcom ha sentenziato: il profilo tipo dell’influencer soggetto a maggiori controlli è quello di un persona che ha almeno un milione di follower (dato aggregato facendo la somma di tutte le piattaforme su cui operano, senza però definire quali social network debbano essere presi come riferimenti per questo calcolo) e un engagement rate medio pari o superiore al 2% negli ultimi sei mesi. Fattori che snelliscono il raggio d’azione di queste linee guida, con coloro i quali sono sotto questi valori che saranno chiamati a rispettare (in attesa di un tavolo tecnico, ancora in fase di composizione e che dovrebbe/potrebbe concludersi non prima del mese di luglio) solo alcuni princìpi base – due articoli – del TUSMA.
Le regole
Di fatto, dunque, le linee guida influencer, in termini di comunicazione e responsabilità sui contenuti che essi stessi pubblicano sulle piattaforme social, spiegano che questi soggetti:
- non devono contenere alcuna istigazione o provocazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi;
- devono garantire il rispetto della dignità umana e non pubblicano contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, incitare, propagandare oppure giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l’odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive;
- non devono contenere elementi suscettibili di determinare la deresponsabilizzazione dell’autore o la corresponsabilizzazione della vittima di violenza, odio, di discriminazione o di lesione della dignità umana o di qualsiasi altra forma di vittimizzazione secondaria;
- rispettano le norme in tema di tutela dei minori assicurando di non pubblicare contenuti gravemente nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori […]. All’atto del caricamento del contenuto, gli influencer usano, ove disponibili, le funzionalità fornite dalla piattaforma per la condivisione di video per indicare che il contenuto contiene contenuti potenzialmente nocivi per i minori.
Dunque, le stesse regole che valgono per una trasmissione televisiva. Perché l’equazione influencer=editore viene confermata proprio all’interno delle linee guida:
«L’influencer ha la responsabilità editoriale sui contenuti, la quale include il controllo effettivo sulla creazione, sulla selezione o sulla organizzazione dei contenuti medesimi».
A tutto ciò, quindi, si aggiunge anche tutto quel substrato normativo legato alle comunicazioni pubblicitarie: niente comunicazioni commerciali subliminali e non dichiarate. Nessuna sponsorizzazione di prodotti vietati o considerati potenzialmente dannosi.
Le lacune
In questo quadro generale, Giornalettismo andrà ad analizzare anche alcune delle lacune presenti in queste linee guida. Ricordando che, ovviamente, si tratta di un Regolamento Agcom (quindi riferito alle attività di comunicazione) appaiono evidenti due assenze. La prima riguarda l’assenza di riferimento all’esposizione mediatica dei minori: si parla molto di tutela degli infanti e del pubblico adolescente, ma non si parla in nessun passaggio di un limite alla pubblicazione di contenuti con protagonisti i bambini. In seconda istanza, appaiono troppo larghe le maglie della (non) definizione dei social network. Quali rientrano in questo contenitore? Solo Facebook, Instagram e TikTok o anche altri? Riguarda anche i canali Whatsapp, Telegram, Snapchat e OnlyFans (per citarne solamente alcuni), oppure questi sono misteriosamente esclusi?