Quali sono le norme che, a oggi, tutelano i minori dall’esposizione sui social
Serve una legge ad hoc, anche per uniformare il sistema e unire diversi punti di azione
12/04/2024 di Enzo Boldi
L’Italia è famosa per la sua burocrazia e per quella tendenza a creare nuove leggi su fattispecie di reato (anche potenziale) che, in realtà, sono già coperti da altre norme già in vigore. Eppure, ci sono casi in cui è necessario trovare una sintesi per evitare che la generalizzazioni di alcune tematiche provochino un vuoto normativo. È il caso della legge sullo sharenting. Alla luce delle due pdl presentate alla Camera dei deputati (una da Alleanza Verdi – Sinistra, l’altra dalla pentastellata Gilda Sportiello), è necessario capire se nel tessuto normativo italiano ci siano già delle leggi in grado di assorbire buona parte delle proposte avanzate per mettere a freno e regolamentare il fenomeno.
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Partiamo da quanto indicato dall’articolo 10 del Codice Civile italiano che, però, va a colmare solamente una delle tante sfaccettature del fenomeno dello sharenting, quello relativo al decoro o alla reputazione di una persona:
«Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni».
Come si evince dal testo di questo articolo, non si entra direttamente nella fattispecie dello sharenting, ma si parla genericamente di contenuti diffusi (attraverso foto o video) sfociando il altri due tipo di reati: offesa al decoro o alla reputazione di una persona. Si tratta di un profilo normativo troppo generico e che affronta solamente una piccola porzione del problema.
Legge sullo sharenting, quali norme tutelano (a oggi) i minori
Oltre alle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy (e le indicazioni contenute anche all’interno del GDPR europeo sul trattamento dei dati dei minori e la responsabilità genitoriale, compresa la possibilità di rivalsa ai sensi del diritto all’oblio), c’è anche un articolo della legge sulla protezione del diritto d’autore che può essere esteso (anche se i confini sono molto labili, soprattutto in termini di prevenzione del fenomeno) al tema dello sharenting. Parliamo dell’articolo 96 che recita:
«Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente».
L’articolo seguente inserisce nelle eccezioni la “notorietà”, da necessità di giustizia o polizia o cerimonie di interesse pubblico in luogo pubblico. Per questo motivo un riferimento allo sharenting può essere trovato, ma si necessita di una legge sullo sharenting ad hoc. Anche perché, è parzialmente collegato a questo fenomeno anche il contenuto della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo datata 1989 che all’articolo 16 recita:
«Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».
Dunque, si tratta di un’azione parziale che può essere utilizzata solo per alcuni aspetti e, comunque, di diritti rivendicabili solamente dopo la pubblicazione dei contenuti. Dunque, qualche appiglio normativo c’è, ma non è assolutamente sufficiente.