Come cambierà la gestione algoritmica dei lavoratori della Gig Economy

Uno degli aspetti più interessanti della direttiva UE (oltre ai contratti) riguarda proprio le funzioni di monitoraggio e raccolta dati dei dipendenti delle piattaforme

14/12/2023 di Enzo Boldi

All’interno dell’ultima direttiva UE su cui Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo – su un testo proposto dalla Commissione nel dicembre del 2021 – non c’è solamente un cambio strutturale di paradigma per quel che riguarda la gestione e il riconoscimento contrattuale (compresi diritti e tutele) di chi opera nel settore delle professioni “gestite” attraverso le piattaforme, ma vengono individuati anche altri dettagli strutturali che riguardano la gestione algoritmica dei lavoratori del mondo della Gig Economy.

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In attesa che gli Stati membri recepiscano questa direttiva (c’è un tempo massimo di due anni), è importante sottolineare come con l’applicazione di queste nuove norme che regolamentano una parte (molto ampia, sempre più ampia) del settore lavorativo in Europa non cambierà solo la parte contrattuale. Ovvero, non sarà solamente “dato per scontato” (al netto dell’onere della prova contraria che spetterà direttamente alla piattaforma, quindi al datore di lavoro) che chiunque lavori per una determinata azienda della Gig Economy un contratto da “dipendente” (con ferie, permessi, congedi e aspettative), ma anche quella parte relativa ai dati. Anche nel monitoraggio.

Gestione algoritmica lavoratori Gig Economy, come cambia

All’interno delle FAQ relative a questa nuova direttiva su cui è stato trovato l’accordo, infatti, c’è un ampio capitolo dedicato alla gestione algoritmica lavoratori Gig Economy. Dunque, tutta quelle gestione di dati e monitoraggio dei lavoratori delle piattaforme digitali. Ma cosa si intende per gestione algoritmitica? «Sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati basati sulla tecnologia dell’informazione che sostituiscono sempre più spesso le funzioni che i dirigenti svolgono abitualmente nelle imprese». Dunque, parliamo di assegnazione dei compiti, monitoraggio del lavoro svolto, valutazione del lavoro effettuato, sanzioni e/o incentivi. Tutto quello che attualmente avviene come una valutazione “automatizzata” in base agli algoritmi, non potrà più seguire questo paradigma.

Trasparenza, contestazione e occhio umano

Innanzitutto, come previsto dal testo della direttiva UE, ci dovrà essere trasparenza. Il lavoratore dovrà esser messo a conoscenza degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme, conoscerne i dettagli e il “peso specifico” sulla valutazione del loro operato. Si parte, dunque, dal come un algoritmo “decida” sistemi premianti, penalizzanti (ma anche l’assegnazione di un compito) e su come tutto ciò incida sul giudizio sul proprio lavoro. E tutto ciò dovrà essere accessibile anche ai rappresentanti delle singole professioni. Ma non finisce qui. Perché la direttiva specifica anche come ogni singola decisione automatizzata (gestione algoritmica) presa nei confronti di un lavoratore potrà essere contestata, grazie al confronto con un rappresentante (umano):

«Le piattaforme di lavoro digitali dovranno garantire che le persone che svolgono un lavoro mediante le piattaforme stesse possano rivolgersi a una persona di contatto presso la piattaforma per discutere di tali decisioni. Qualora le venga chiesto di rivedere la sua decisione, la piattaforma dovrà rispondere entro una settimana». 

Rappresentante umano e non solo algoritmi. Questa è un’altro dei dettagli inseriti all’interno della direttiva UE, con un monitoraggio che non dovrà essere condotto esclusivamente da una macchina.

I dati personali

Altro aspetto molto interessante – e in linea con il tempo – è quello relativo alla gestione e al trattamento dei dati personali dei lavoratori del settore della Gig Economy:

«Le piattaforme di lavoro digitali non potranno raccogliere o trattare dati personali non direttamente connessi al lavoro svolto. Non potranno inoltre raccogliere dati quando la persona non sarà connessa alla relativa app o al relativo sito web». 

Tutto ciò che potrà essere raccolto e trattato deve essere attinente esclusivamente alla prestazione lavorativa svolta dal dipendente.

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