La Cassazione dice che il Garante può chiedere la deindicizzazione ma non la rimozione degli articoli

Una questione non da poco, che ha a che fare con la memoria storica collettiva che viene più o meno preservata nel web

09/02/2022 di Redazione

C’è un tema che è stato sollevato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile. La sentenza che è stata depositata ieri (la numero 3952/22) parla del diritto all’oblio e degli equilibri di responsabilità e di autorità nella rimozione di un contenuto dai motori di ricerca. In modo particolare, la sentenza mette l’accento sul ruolo del Garante della Privacy che, in base a quanto stabilito dai giudici, può chiedere la deindicizzazione del contenuto, ma non la rimozione della sua copia cache.

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Chi deindicizza i contenuti sui siti di notizie

Come funziona il processo di deindicizzazione e cancellazione? Le redazioni dei giornali sono bersagliate – pressoché quotidianamente – da richieste di cancellazione e deindicizzazione di contenuti. Si tratta di articoli che, solitamente, risalgono a diversi anni precedenti alla richiesta e che contengono riferimenti a fatti di cronaca (solitamente si tratta di vicende che prevedono un coinvolgimento giudiziario) che – con il tempo – assumono risvolti diversi. Possono essere processi che cambiano i loro esiti nel corso degli anni (con interventi in appello o in terzo grado), possono essere posizioni che vengono sfumate nel corso del tempo. Insomma, non si tratta di notizie false e senza attinenza con la realtà, ma di notizie che – in un certo momento storico – sono state di pubblico interesse e hanno fotografato esattamente la realtà dei fatti così come si presentava in quel frangente.

Il caso di cronaca che ha dato modo alla Cassazione di fare questa riflessione sul ruolo del Garante della Privacy risale a un processo di bancarotta dichiarata nel 2005. Nel 2015 è stata fatta una richiesta al motore di ricerca Yahoo di cancellazione e rimozione del contenuto, con il motore di ricerca che aveva contestato di non essere il titolare del trattamento dei dati. A quel punto, il Garante della Privacy era intervenuto chiedendo non solo la deindicizzazione, ma anche la rimozione dell’articolo. La Cassazione sostiene che, nell’ambito dell’equilibrio dei poteri, il Garante può chiedere la deindicizzazione, mentre non sussistono le basi per richiedere anche la rimozione del contenuto: quest’ultimo deve essere presente in rete per preservare la memoria storica, attraverso una ricerca dinamica sul motore di ricerca (non attraverso chiavi di ricerca comuni, ma mirate a ricostruire quell’episodio). La deindicizzazione favorirà la posizione più sfumata dei diretti protagonisti della vicenda, ma la presenza dell’articolo garantirà la conservazione della traccia di un caso di pubblico interesse.

Foto IPP / Vincenzo Bruni Roma

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