Quindi si può avere il cashback di stato senza spendere, ma sembra tutto normale
Alcune risposte di PagoPA dopo il nostro articolo sul cashback per le ricariche PostePay non ci hanno convinto
29/12/2020 di Gianmichele Laino
Quello che abbiamo analizzato ieri sull’operazione cashback di Natale, dopo opportune verifiche, ci è sembrato un vero e proprio problema di tutto il sistema. Per questo lo abbiamo prontamente segnalato. In base alle prove che abbiamo raccolto, si evince infatti che, facendo una ricarica alla propria PostePay presso un ufficio postale, si può ottenere il cashback su quella operazione. Non si tratta di una spesa: abbiamo verificato, infatti, l’operazione partendo da un conto corrente e trasferendo la somma di 150 euro sulla PostePay dello stesso utente del conto corrente. Dunque, qualche giorno dopo, è arrivata l’indicazione della disponibilità del rimborso del 10% (ovvero 15 euro) senza che i 150 euro iniziali fossero stati spesi. Semplicemente sono stati trasferiti da un conto corrente a una prepagata.
LEGGI ANCHE > La ricarica Postepay in ufficio postale ti fa ottenere il Cashback di Natale
Risposte PagoPA sulla ricarica Postepay e al relativo cashback
La cosa ci è sembrata contraria allo spirito dell’iniziativa (oltre che alla sua sostanza normativa). Infatti, il cashback è stato introdotto per combattere l’evasione fiscale e, in più, per incentivare i commerci. In questo caso, però, non c’è stato alcun acquisto e i soldi sono rimasti in possesso dello stesso cittadino che, in più, si ritroverà con un 10% di rimborso per una spesa che non ha mai effettuato. Per questo abbiamo chiesto delle risposte PagoPA alla piattaforma che gestisce queste operazioni: l’app IO. Abbiamo consultato l’indirizzo a disposizione dei media e abbiamo posto le nostre domande.
Inizialmente, abbiamo chiesto un chiarimento sul contenuto dell’articolo pubblicato ieri. La prima risposta è stata molto generica: per le transazioni tracciate, infatti, «concorrono quei pagamenti che sono effettuati con strumenti (come carte o app) attivati al programma Cashback tramite dispositivi fisici d’incasso, come i POS, forniti da operatori del settore dei pagamenti convenzionati con PagoPA S.p.A». Ovviamente, non si tratta di una novità. Ma non è stata di certo una risposta all’anomalia che abbiamo segnalato. Per questo proviamo a essere più specifici e a chiedere un chiarimento sull’operazione del cashback a una ricarica PostePay (e non a una spesa vera e propria).
La definizione di “acquisto” e di “esercente”
A questo punto si afferma: «Guardando al DM del Mef che ha disciplinato il Cashback attuando le norme di legge, non ci sembra che questo tipo di transazioni siano espressamente escluse». Il DM del Mef è il riferimento normativo dell’operazione cashback, non soltanto per quella natalizia (un test in vista della messa a regime di un sistema previsto per tutto il 2021), ma anche per il cashback di Stato vero e proprio che partirà nel mese di gennaio (fino a 300 euro di rimborso ogni 6 mesi per un minimo di 50 pagamenti, più il superbonus per tutti coloro che utilizzeranno più spesso i pagamenti elettronici in negozi fisici).
All’articolo 2 del DM si dice chiaramente: «Il presente decreto […] disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l’attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell’aderente che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici». Quindi si parla, nello specifico, di acquisti da esercenti. Una condizione che non sembra rispondere alla ricarica da conto corrente a PostePay, che è un semplice trasferimento di denaro (a beneficio, in questo caso, della stessa persona). A questa obiezione, ci viene data questa risposta: «Acquisto è un’espressione generica: sono per esempio inclusi anche i pagamenti verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, dentisti ecc.). Anche per esercente non si intende solo il negoziante ma il soggetto che svolge un’attività di vendita di beni e servizi, come difinito dall’articolo 1 dello stesso DM, comma 1 lettera C».
Restiamo con più di una perplessità. Il nostro auspicio è che questo chiarimento venga preso in considerazione, in modo tale da poter intervenire su quella che a noi sembra essere un bug del sistema cashback. Soprattutto in vista della messa a regime del piano che partirà dal 2021.