Quali sono le restrizioni che potrebbero protrarsi fino al 31 luglio secondo il nuovo decreto
25/03/2020 di Ilaria Roncone
Il Cdm è terminato ieri alle 17.30, con Conte che ha indetto una conferenza stampa circa un’ora dopo per chiarire le nuove regole e far presente che la notizia che le misure si protrarranno fino al 31 luglio, come annunciato dalla maggior parte dei giornali, è inesatta. Vediamo con precisione quanto è stato stabilito con il decreto-legge e quali sono le nuove misure urgenti atte a fronteggiare la diffusione del coronavirus.
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Come funzionano le restrizioni
Sono tante e incisive le limitazioni per fermare il contagio da coronavirus, quelle che stiamo già vivendo da un po’, le stesse che sono il solo vaccino che abbiamo fintanto che non vengono trovati una cura efficace e un vaccino. Nel Cdm di ieri è stato stabilito che queste misure potranno valere, all’occorrenza, su tutto il territorio o su porzioni di esso per la durata massima di trenta giorni reiterabili modificabili. A stabilire ciò saranno i governatori delle singole regioni e i sindaci, basandosi sulla diffusione del Covid-19 sui territori di loro giurisdizione. La decisione finale spetterà sempre e comunque a Conte, che dovrà approvare i provvedimenti proposti.
Le ordinanze locali valgono per altri dieci giorni
Nel nuovo DL è anche specificato che «le ordinanze locali ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni». Si parla inoltre anche delle sanzione per chi violasse le regole previste: «Il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro». Per i «pubblici esercizi o attività produttive o commerciali» è prevista la «sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni» che «in caso di reiterata violazione della medesima disposizione è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima». Punita con «reclusione da uno a cinque anni» la «violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus».
Dalla limitazione della circolazione alla sospensione di attività, ecco le misure
Ricapitolando, tra le misure adottate e reiterabili fino al 31 luglio (data in cui termina lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio) troviamo:
- la limitazione della circolazione delle persone, «con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati»;
- «la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane»;
- «la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura»;
- «la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi»;
- «la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale»;
- «la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore»;
- «la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità»;
- «la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone»;
- «la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo»;
- «la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente»;
- «l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale».
(Immagine copertina: screen da un’intervista di Giuseppe Conte al TG5)