Il Tar ha sospeso l’ordinanza di Musumeci (ma va?)

Il presidente della Regione Sicilia aveva chiesto che i tutti i migranti fossero trasferiti dalla Sicilia

27/08/2020 di Redazione

L’ordinanza Musumeci, quella che prevedeva l’allontanamento di tutti i migranti dal territorio della Sicilia vista l’emergenza sanitaria, è stata sospesa dal Tar di Palermo, dopo che il governo aveva fatto ricorso alla giustizia amministrativa. Il presidente della Regione Sicilia, infatti, aveva chiesto – nello scorso fine settimana – di applicare la sua ordinanza entro 48 ore dalla sua emanazione. Il risultato era stato quello del ricorso del governo che aveva chiarito sin da subito come le competenze sulla gestione dei flussi migratori siano dello Stato e non delle regioni.

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Ordinanza Musumeci sospesa dal Tar: cosa succede ora

Dunque, l’ordinanza Musumeci avrebbe sconfinato da quelle che sono le competenze in capo a un presidente di regione. Il presidente della Sicilia, tuttavia, aveva provato a difendersi affermando che, se era vero che la gestione dei flussi migratori sia appannaggio del governo, è pur vero che le competenze sanitarie sono tra i compiti del governatore regionale.

La camera di consiglio del primo grado della giustizia amministrativa, ora, è stata fissata per il prossimo 17 settembre. Nel frattempo, i migranti resteranno ancora negli hotspot e nei centri di accoglienza della Regione Sicilia.

Ordinanza Musumeci, il testo della sospensiva del Tar

Il Tar ha subito affrontato il merito della questione, come si evince dal testo dell’ordinanza di sospensione:

«Le misure adottate con l’impugnato provvedimento sembrano esorbitare dall’ambito dei poteri attribuiti alle regioni, laddove, sebbene disposte con la dichiarata finalità di tutela della salute in conseguenza del dilagare dell’epidemia da Covid-19 sul territorio regionale, involvono e impattano in modo decisivo sull’organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato».

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