La Consulta dichiara incostituzionale l’ergastolo ostativo

23/10/2019 di Redazione

Anche gli ergastolani che non hanno mai collaborato con la giustizia potranno avere dei permessi premio. Di fatti, la Corte Costituzionale ha messo la parola fine all’ergastolo ostativo, dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo aveva condannato il nostro Paese per questa prassi all’interno delle carceri italiane.

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Ergastolo ostativo, la decisione della Consulta

La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Con questa decisione, quindi, l’organo di vigilanza e di garanzia costituzionale ha inteso recepire gli aspetti comunicati nelle scorse settimane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La decisione, annunciata, sarà completamente divisiva: se da un lato c’è chi si è sempre battuto contro il carcere duro e contro tutte le sue restrizioni, dall’altra c’è chi ritiene che la cancellazione dell’ergastolo ostativo dal nostro sistema giudiziario rappresenti un regalo alla criminalità organizzata. Per accedere a determinati benefici che mitigano la pena, infatti, adesso non sarà più necessario collaborare con la giustizia, sottraendo ai magistrati italiani uno strumento fondamentale per la lotta alla mafia.

Nel frattempo, l’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha diramato la seguente nota, in attesa delle motivazioni della sentenza:

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte – pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti – ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo ”ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti). In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di ”pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

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