La legge elettorale delle Elezioni Europee 2019

Come vengono scelti in Italia gli europarlamentari? La risposta a questa domanda, ogni informazione dettagliata, è ovviamente contenuta nella legge elettorale per il Parlamento Europeo in vigore nel nostro Paese: un testo che fu approvato nel 1979, l’anno della prima votazione per l’Europarlamento, e che ha in seguito subito diverse modifiche. Le norme, vigenti anche per le Elezioni Europee 2019, prevedono un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 4% dei voti validi.

 

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La legge elettorale delle Elezioni Europee 2019

Più nel dettaglio, la legge elettorale delle Elezioni Europee 2019 è la numero 18 del 24 gennaio 1979, riguardante l’«elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia», che ha subito qualche rilevante modifica con la legge numero 10 del 20 febbraio 2009, che ha introdotto la soglia di sbarramento, e con la legge numero 65 del 22 aprile 2014, che ha rafforzato la rappresentanza di genere. Si tratta della più vecchia legge elettorale in vigore in Italia. Con questa legge nel 2019 gli italiani sono chiamati a scegliere 76 europarlamentari spettanti al proprio Paese su complessivi 705 membri dell’Europarlamento. Gli eurodeputati vengono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Lo sbarramento

I 76 seggi che spettano all’Italia vengono ripartiti tra le diverse liste con il metodo proporzionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti, detto metodo Hare-Niemeyer. In un primo momento viene determinato il numero di seggi spettanti ad ogni lista, con un calcolo su base nazionale che tiene conto dello sbarramento al 4%. Successivamente, sempre con lo stesso metodo proporzionale, viene determinato il numero di seggi spettanti nelle 5 circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio. Vengono proclamati eletti al Parlamento Europeo infine i candidati con il maggior numero di preferenze nelle varie liste.

La circoscrizioni

Le 5 circoscrizioni elettorali in cui viene suddiviso il territorio nazionale formano il collegio unico nazionale. Si tratta precisamente della circoscrizione Italia nord-occidentale, che comprende il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria e la Lombardia, della circoscrizione Italia nord-orientale, di cui invece fanno parte il Veneto, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e l’Emilia-Romagna, della circoscrizione Italia centrale, che comprende la Toscana, l’Umbria, le Marche e il Lazio, della circoscrizione Italia meridionale, quella di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, e infine della circoscrizione Italia insulare, che comprende la Sicilia e la Sardegna.

Chi vota

Per quanto riguarda la platea di elettori, alle Elezioni Europee possono votare in Italia i cittadini che nel giorno fissato per la votazione abbiano compiuto 18 anni di età e siano iscritti nelle liste elettorali. Ma possono votare anche i cittadini degli altri Paesi Ue che, dopo una formale richiesta presentata entro 90 giorni dalla data delle urne, abbiano ottenuto l’iscrizione nella lista elettorale del comune di residenza.

Le liste

Le liste di candidati delle Elezioni Europee devono essere presentate, per ogni circoscrizione, nel 40esimo o 39esimo giorno antecedente quello del voto. Esse devono essere sottoscritte da non meno di 30mila e non più di 35mila elettori. Ma non è richiesta alcuna sottoscrizione per i partiti o movimenti che hanno un gruppo parlamentare alla Camera o al Senato, per quelli che alle Politiche abbiano presentato candidature con il proprio simbolo e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, per quelli che abbiamo ottenuto un seggio alle precedenti Europee.

Ovviamente nessun candidato può presentarsi in più liste con diversi contrassegni, ma è possibile candidarsi in più circoscrizioni. Ogni lista deve comprendere almeno tre candidati. Il numero di candidati per ogni lista non può superare quello dei membri del Parlamento Europeo da eleggere nella circoscrizione. È prevista una parità di genere, perché i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all’unità. Inoltre i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso.

La votazione

Per quanto riguarda la votazione, l’elettore esprime un voto di lista circoscrizionale ed eventualmente uno, due o tre voti di preferenza per i candidati della lista prescelta. Il voto alla lista dev’essere espresso tracciando con la matita un segno sul simbolo elettorale. Il voto di preferenza invece dev’essere espresso scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti nelle righe che si trovano accanto a ogni contrassegno.

L’elettore può esprimere non più di tre preferenze. Per quanto riguarda la rappresentanza di genere, nel caso di più preferenze espresse, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

(Ultimo aggiornamento alle ore 7.00 del 23 novembre 2018. Foto di copertina da archivio Ansa: un momento dell’allestimento di un seggio per le Elezioni Europee 2014 a Roma. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)

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