Unioni civili cosa sono – La guida: Le unioni civili vere e proprie

09/02/2016 di Redazione

Unioni civili, cosa sono? Dopo aver indagato il Patto di convivenza, vediamo adesso cosa sono le unioni civili vere e proprie. Il disegno di legge Cirinnà in queste settimane all’esame del Senato ha un duplice obiettivo: dotare il nostro ordinamento del riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso (introducendo l’istituto delle unioni civili) e dei diritti delle coppie di fatto (attraverso la disciplina della convivenza di fatto). Alle unioni  civili era dedicato il primo capo (ovvero i primi 10 articoli dei complessivi 23) del arrivato in aula a Palazzo Madama. Il testo è stato poi riscritto (con qualche modifica legata all’accordo raggiunto tra Pd e centristi di Ncd) da un maxiemendamento del governo, che ha sostituito ai 23 articoli un solo articolo da 69 commi (i primi 35 sulle unioni civili e i seguenti relativi convivenza di fatto).

 

UNIONI CIVILI, LA GUIDA
Cosa è il patto di convivenza
Cosa è la convivenza di fatto
Cosa sono le unioni civili
Stepchild Adoption: cos’è

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UNIONI CIVILI, LA DEFINIZIONE

Il disegno di legge Cirinnà passato al Senato ha definito le unioni civili tra persone dello stesso sesso come «specifica formazione sociale», ne ha disciplinato la modalità per la sua costituzione e ne ha delineato le cause impeditive. Nel dettaglio, la legge stabilisce che due persone maggiorenni possono costituire un’unione civile  mediante dichiarazione alla presenza di due testimoni davanti all’ufficiale di stato civile, che deve poi provvedere alla registrazione nell’archivio dello stato civile.

UNIONI CIVILI, LE CAUSE IMPEDITIVE

Cause impeditive dell’unione civile possono essere la sussistenza per uno dei due partner di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, l’interdizione di uno dei due per infermità mentale, la sussistenza tra le parti di un vincolo di parentela stretto, e infine la condanna definitiva di uno dei due contraenti per omicidio tentato o consumato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

UNIONI CIVILI, LA SCELTA DEL COGNOME

La legge consente ai due partner di stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. Con una dichiarazione all’ufficiale di stato civile il partner può anche anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

UNIONI CIVILI, I DIRITTI E I DOVERI DEI PARTNER

Con l’unione civile i partner acquistano gli stessi diritti e si fanno carico degli stessi doveri. L’articolo, in particolare, stabilisce che entrambi hanno l’obbligo all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Le due parti sono poi tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. I due partner concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. A ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. Per quanto concerne il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione esso è costituito dalla comunione dei beni. Stabilito il diritto all’eredità e alla pensione di reversibilità. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o altri termini equivalenti, ovunque ricorrano in leggi e regolamenti, si applicano anche alle due parti dell’unione civile. Il maxiemendamento che ha modificato la legge ha chiarito le disposizioni previste per i coiugi si applicano anche ai partner dell’unione «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso». Fanno però eccezione le disposizioni sulle adozioni.

UNIONI CIVILI, LA STEPCHILD ADOPTION

L’articolo 5 del testo originario riguardante la cosiddetta ‘stepchild adoption’, l’adozione del figlio naturale del partner, è stato senz’altro il punto più controverso del disegno di legge. Il ddl Cirinnà rimandava alla legge n.184 del 1983, che all’articolo 44 stabilisce che i minori possono essere adottati «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge». Con il maxiemendamento è stato poi previsto lo stralcio.

UNIONI CIVILI, IL CAMBIAMENTO DI SESSO DI UN CONIUGE

la legge stabilisce che l’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. E viene chiarito anche cosa accade nel caso di cambiamento di sesso di una persona sposata. Se la coppia di coiugi manifesta la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessare gli effetti civili, è prevista l’automatica instaurazione dell’unione civile.

UNIONI CIVILI, L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Infine, la delega al governo per l’ulteriore regolamentazione dell’unione civile. In caso di approvazione del ddl Cirinnà anche alla Camera (in caso ciè di trasformazione definitiva in legge) il governo avrà infatti sei mesi di tempo entro l’entrata in vigore della legge per adottare uno o più decreti legislativi. I decreti dovranno: adeguare le previsioni delle nuove norme alle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; modificare e riordinare  le norme in materia di diritto internazionale privato (per fare in modo che le unioni civili italiane possano essere applicate alle persone che hanno contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo); e modificare o integrare altre normative per il necessario coordinamento della legge.

(Foto di copertina: ANSA / MASSIMO PERCOSSI. Ultimo aggiornamento: VENERDÌ 26 FEBBRAIO, ore 12.55)

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