Unioni civili cosa sono – La guida: Il patto di convivenza

09/02/2016 di Redazione

Unioni civili: cosa sono? Spesso nel dibattito sul patto di convivenza si è dimenticato di spiegare effettivamente cosa venga normato con le Unioni Civili. Il ddl Cirinnà su unioni civili e stepchild adoption in questi giorni in discussione al Senato introduce per esempio anche il patto di convivenza, un nuovo istituto giuridico destinato alle coppie che vivono insieme ma non sono intenzionate e sposarsi. Sono precisamente 13 su complessivi 23 gli articoli del provvedimento che disciplinano i diritti dei partner che costituiscono una famiglia di fatto senza tuttavia voler arrivare alle nozze. Per loro non sono previste né l’adozione del figlio del partner né la reversibilità della pensione, ma vengono introdotte diverse tutele e responsabilità.

UNIONI CIVILI, LA GUIDA
Cosa è il patto di convivenza
Cosa è la convivenza di fatto
Cosa sono le unioni civili
Stepchild Adoption: cos’è

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PATTO DI CONVIVENZA, ASSISTENZA RECIPROCA

Ne parla Cristiana Salvagni su Repubblica:

Si parte dalla “reciproca assistenza”: come già accade per i coniugi (e in questo l’articolo 12 ricalca l’istituto del matrimonio) è previsto il diritto di fare visita in carcere o in ospedale o di accedere alle informazioni personali in caso di ricovero o malattia. Così come, davanti alla morte del convivente, di disporre la donazione degli organi, la tumulazione della salma e la celebrazione dei funerali.

Sempre nell’eventualità di decesso il superstite può rimanere a vivere sotto il tetto comune per un periodo compreso tra i due e i cinque anni, in proporzione alla durata della convivenza, e può subentrare nel contratto di affitto. Queste coppie possono inoltre fare domanda per l’assegnazione degli alloggi popolari.

UNOIONI CIVILI E PATTO DI CONVIVENZA, DIRITTO AL MANTENIMENTO

Per quanto riguarda l’aspetto economico, se i partner decidono di interrompere la convivenza quello più debole può vedersi riconosciuto il diritto al mantenimento. Continua Salvagni su Repubblica:

L’articolo 15 apre il capitolo economico: se la coppia scoppia il giudice può tutelare il partner più debole riconoscendo un diritto al mantenimento. Ma “a scadenza”: cioè di nuovo per un periodo limitato e proporzionale alla durata della convivenza.
Dall’assegno si passa all’attività d’impresa: al partner che lavori stabilmente nella società dell’altro si riconosce una partecipazione agli utili e ai beni acquistati, a meno che non ci sia un rapporto societario o di lavoro subordinato.

UNIONI CIVILI E PATTO DI CONVIVENZA, TUTELA LEGALE

Infine la tutela legale:

Il convivente ha poi gli stessi diritti di un coniuge in materia di tutela legale: può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno qualora la sua metà venga dichiarata interdetta. E ha lo stesso diritto al risarcimento del danno in caso di morte provocata dall’illecito commesso da un terzo.

Il ddl Cirinnà stabilisce che la coppia di fatto nasce con un contratto scritto di convivenza stipulato davanti ad un notaio, in cui si stabiliscono i rapporti patrimoniali, di comunione o separazione dei beni, poi anche modificabili, e la residenza. Il contratto viene poi trasmesso dal notaio entro 10 giorni al comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe. La coppia si scioglie in accordo comune o per volontà di uno soltanto, ancora davanti al notaio, o in caso di matrimonio o unione civile.

(Foto di copertina: ANSA / MASSIMO PERCOSSI)

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