Quali striscioni su Salvini si possono mostrare (e quali no) secondo le interpretazioni delle forze dell’ordine
15/05/2019 di Gianmichele Laino
In occasione dei numerosi comizi di Matteo Salvini, le strade e le piazze si stanno riempiendo di striscioni di protesta nei confronti del ministro dell’Interno, in campagna elettorale per le elezioni amministrative e per le elezioni europee del prossimo 26 maggio. Ha fatto scalpore la rimozione di uno di questi a Brembate, in provincia di Bergamo, ad opera dei vigili del fuoco. E questo gesto ha anche stimolato il dibattito intorno all’opportunità della rimozione degli striscioni di protesta.
Striscioni Salvini, la legge del 1948
Come ha sottolineato il sito di fact-checking Pagella Politica – ad esempio – esiste una legge del 1948 (il d.p.r. 26/1948) che, se interpretata in maniera estensiva, potrebbe addirittura portare a pensare che esporre striscioni del genere durante un comizio elettorale sia vietato. Il provvedimento in questione, infatti, recita: «Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
La corte Costituzionale sugli striscioni (e sulla manifestazione del pensiero)
Tuttavia, una legge ordinaria deve sempre essere subordinata alla Costituzione. E la carta fondamentale, all’articolo 21, tutela in tutto e per tutto la libertà di opinone del proprio pensiero. Anche la Corte Costituzionale, con diverse sentenze, ha fatto il punto sul caso, sostenendo che la critica, pur intaccando la reputazione di un singolo in ogni caso, non può essere vietata, purché non sia offensiva.
I tanti striscioni esposti in occasione dei comizi di Salvini, il più delle volte, contengono frasi generiche come «non sei il benvenuto», «vattene» o – come nel caso di Firenze – «serve una scala lunga perché siamo al quinto piano» o – come nel caso di Campobasso – «se salite a toglierlo, ci facciamo una birra». Ironia, ma non offese. Dunque, la giurisprudenza suggerirebbe di non rimuoverli. Tuttavia, non è nemmeno illegale – in virtù di quella legge del 1948 – rimuoverli. Spetta, dunque, alle forze dell’ordine la discrezionalità della scelta. Una conclusione che può non piacere, ma che è basata su dati oggettivi.
FOTO: ANSA/ FILIPPO VENEZIA