La messa in stato d’accusa del presidente Mattarella non ha alcuna base nell’articolo 90 della Costituzione

Sergio Mattarella rischia la messa in stato d’accusa prevista dall’articolo 90 della Costituzione? La minaccia del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia, attraverso le parole dei loro leader Luigi Di Maio e Giorgia Meloni, appare molto strumentale, e per nulla basata sulla lettera e sullo spirito della Carta. L’articolo 90 della Costituzione è molto chiaro nel difendere le prerogative del Capo dello Stato, tanto che esclude ogni possibile responsabilità per atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

COSA DICE L’ARTICOLO 90 SULLA MESSA IN STATO D’ACCUSA DI MATTARELLA

«Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri», recita l’articolo della Costituzione evocato ieri da Luigi Di Maio a Che tempo che fa così come poi a un comizio a Fiumicino. Il problema, enorme, di quanto minacciato dal capo politico del M5S è l’estremo limite posto dalla Carta a una iniziativa politica del Parlamento contro il presidente della Repubblica. La legge 1 del 1953 che disciplina lo stato d’accusa del presidente della Repubblica non fornisce una casistica dei reati imputabili al Capo dello Stato. Secondo i giuristi però l’alto tradimento, evocato in una intervista da Carlo Sibilia del M5S al Messagero, presuppone un accordo del Capo dello Stato con Paesi stranieri rivolto a pregiudicare gli interessi nazionali o, addirittura, a sovvertire l’ordinamento costituzionale. Si tratta per esempio di segreti di Stato venduti alle altre Nazioni, oppure di intese rivolte a sospendere il fuzionamento delle istituzioni come disciplinato dalla Costituzione.

MATTARELLA NON RESPONSABILE DEI REATI DI ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE

Nulla di tutto questo appare, neanche vagamente, imputabile a Sergio Mattarella, che ha affidato l’incarico di presidente del Consiglio alla personalità indicata da M5S e Lega, l’avvocato Giuseppe Conte, che poi ha sciolto negativamente la riserva visto che il partito di Salvini non ha accettato di sostituire il ministro dell’Economia voluto, Paolo Savona, con uno dei suoi più importanti dirigenti, Giancarlo Giorgetti. Conte ha anche rifiutato l’interim dell’Economia proposto da Mattarella come soluzione. Altrettanto infondata appare l’accusa di attentato alla Costituzione, visto che Sergio Mattarella ha semplicemente utilizzato il potere di nomina dei ministri indicato dall’articolo 92 della Costituzione. Come spiegato nel suo intervento dopo la rinuncia di Conte, il presidente della Republica non ha voluto assumere la responsabilità di nominare Savona con la firma al decreto di nomina.

Mattarella
ANSA/FLAVIO LO SCALZO

COSA PREVEDE LA LEGGE 171953 CHE DISCIPLIA LA MESSA IN STATO D’ACCUSA DEL CAPO DELLO STATO

 

La legge 1/1953 prevede che siano le Giunte per le autorizzazioni a procedere di Camera e Senato a istruire la messa in stato d’accusa del Capo dello Stato. Non si vede però davvero su che base costituzionale si possa sottoporre a un procedimento così grave un presidente della Repubblica solo per un, comprensibile anche se per noi non condivisibile, dissenso politico sulle sue scelte.  La messa in stato d’accusa deve esser votata dal Parlamento a maggioranza assoluta, e poi è decisa dalla Corte costituzionale, integraa da 16 cittadini estratti a sorte. Gli attuali componenti della Consulta sicuramente respingerebbero un’accusa così incosistente nei confronti del Capo dello Stato, che appare una mossa propagandistica del M5S.  Come mostra anche l’estrema freddezza della Lega di Salvini su questa minaccia contro il presidente della Repubblica.

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