Faq governo, le regole per le attività commerciali
02/05/2020 di Gianmichele Laino
Contestualmente alle risposte per gli spostamenti dei cittadini, Palazzo Chigi ha divulgato anche le risposte per le faq governo attività commerciali. In modo particolare, sono state diffuse le linee guida per tutti quei locali che riprenderanno il servizio di asporto a partire dal prossimo 4 maggio: indicazioni in merito sono state realizzate sia per i gestori, sia per gli esercizi commerciali.
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Faq governo attività commerciali, le indicazioni per esercenti e per clienti
Opportuno, dunque, il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite. La categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.
È consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
Faq governo attività commerciali, le aperture e le chiusure settimanali
Non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici). È possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through), mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. È quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
Faq governo attività commerciali, le attività produttive
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dpcm deve considerarsi esaustivo, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nel settore del trasporto e della logistica, espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest’ultimo allegati.
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.2. È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici. Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).
I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.4. Tutte le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).6. Non sono iscritto al registro delle imprese.
Faq governo attività commerciali, i cantieri
I cantieri rimangono aperti. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.
Faq governo attività commerciali, il settore agricolo
È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo. La coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19.
Faq governo, le attività delle università
Le sessioni di laurea e gli esami potranno essere svolti in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020. Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.2. Le attività di ricerca e di formazione superiore potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020. Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.