La sentenza che permette alla vedova di ottenere le password del marito defunto

Il tribunale di Milano ha così deciso, ma esiste un vuoto normativo che va colmato a proposito dell'eredità digitale

07/07/2022 di Redazione

In principio c’era stato il rifiuto da parte di Microsoft, Apple e Meta a proposito della richiesta di una vedova di ricevere dai colossi della tecnologia l’accesso ai dispositivi e agli account social del marito defunto. Le società, che nei termini e nelle condizioni di utilizzo esplicitano l’impossibilità di fornire accessi a terzi, avevano chiesto una autorizzazione del tribunale competente in materia, in assenza di una legislazione che possa andare a coprire la circostanza e l’evenienza. Una vicenda simile a quanto accaduto tempo fa, sempre a Milano: una famiglia aveva perso il figlio e voleva avere accesso ai suoi dispositivi per poter recuperare le ultime informazioni che il ragazzo aveva lasciato nel suo device. Anche in quella circostanza Apple aveva detto di no ed era stato necessario l’intervento della giustizia italiana. Ora, la nuova sentenza del tribunale di Milano conferma l’importanza dell’eredità digitale e dei parenti del defunto di entrare in possesso delle chiavi d’accesso dei dispositivi di quest’ultimo.

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Eredità digitale e tribunale di Milano: la decisione

La motivazione del tribunale si basa sulla richiesta della donna: quest’ultima avrebbe voluto accedere all’iCloud del marito defunto (ma anche ai suoi account social) nell’interesse dei figli minori. All’interno dei dispositivi, infatti, la donna crede di trovare sia immagini o file che possano avere un valore affettivo per i figli stessi, sia lettere d’addio o indicazioni delle ultime volontà in favore proprio dei figli minori. Per questo motivo, il tribunale ha chiesto a Big Tech di fornire delle chiavi d’accesso alla donna.

Il diniego iniziale delle compagnie e la decisione del tribunale impone una seria riflessione su quanto l’eredità digitale vada discussa a livello normativo. Qualcosa viene citato nel Gdpr, ma non c’è un impianto normativo che disciplini le circostanze e, al momento, si lascia tutto all’iniziativa privata. Il defunto può inserire nelle sue volontà quelle di non concedere a nessuno l’utilizzo dei suoi dispositivi, ma in assenza di questa documentazione, il ricorso alla giustizia ordinaria diventa una prassi. Costosa, sicuramente, ma che – alla fine – ha dimostrato di dare sempre un esito favorevole al richiedente.

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