I giudici di Milano confermano l’ergastolo per Cesare Battisti, ma tra quattro anni potrà avere permessi premio

22/05/2019 di Enzo Boldi

I giudici della Corte di Assise di Milano hanno confermato la pena definitiva all’ergastolo nei confronti di Cesare Battisti. L’ex terrorista dei Pac (proletari armati per il comunismo), era stato già condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni ’70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. I magistrati hanno respinto la richiesta degli avvocati della difesa di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni, che al netto del ‘presofferto’, sarebbe ammontata a poco più di 20 anni e 7 mesi.

La corte d’assise d’appello di Milano ha rigettato, dunque, la richiesta presentata dalla difesa di Cesare Battisti di acconsentire all’istanza di commutazione della pena dall’ergastolo a 30 anni, sulla base dell’accordo di estradizione raggiunto faticosamente tra Italia e Brasile, dove non è previsto il carcere a vita. Per l’ex terrorista, rinchiuso nel carcere di Oristano, resta dunque confermato l’ergastolo senza nessuno sconto di pena. Anche perché la sua estradizione non è avvenuta fisicamente nel Paese carioca, ma in Bolivia.

Cesare Battisti condannato all’ergastolo

In base alla quantità di tempo già trascorsa in carcere, prima della sua fuga e della sua lunga latitanza, Cesare Battisti potrà usufruire dei benefici tra pochissimo tempo. Avendo già scontato sei anni e mezzo circa di reclusione, l’ex terrorista dei Pac potrà richiedere benefici, come i permessi premio, già tra 3 anni e mezzo circa dopo che avrà scontato complessivamente dunque 10 anni di carcere.

Tra tre anni e mezzo via libera ai benefici

La decisione è stata depositata dal presidente della Corte a cinque giorni dall’udienza dell’incidente di esecuzione sollevata dalla Procura Generale dopo la richiesta del difensore di Battisti. Nell’ordinanza dei giudici si legge che «spetta alla magistratura di sorveglianza a valutare se e quando Battisti – a cui non risulta applicabile il regime ostativo – potrà godere dei benefici penitenziari in virtù di una progressione trattamentale che è diretta all’attuazione del canone costituzionale della funzione rieducativa della pena anche per i condannati all’ergastolo» così come previsto dall’articolo 4 della legge 279/2002. La norma a cui si fa riferimento è quella che consente l’acceso ai benefici dopo aver scontato dieci anni di reclusione. Come spiegato nell’ordinanza, «primo su tutti la liberazione anticipata».

(foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)

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