Da anni, in quasi tutto il mondo, prosegue la caccia ai siti che consentono agli utenti di condividere tra di loro i file torrent. Una pratica che, in molti casi, è stata oggetto di contestazioni anche da parte delle varie autorità garanti e dei giudici di moltissimi Paesi. Ma l’utilizzo di file torrent è illegale o legale? Perché all’interno di questa domanda ci sono moltissime variabili che vanno a configurare possibili violazioni di leggi (nazionali e internazionali) e protocolli informatici che, in realtà, sono del tutto legittimi.
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Diamo immediatamente la risposta alla domanda sull’utilizzo e la condivisione di file torrent è illegale o legale: si tratta di una pratica lecita, trattandosi di un protocollo (BitTorrent) che consente la condivisione delle informazioni relative al download. Il tutto attraverso il modello P2P (peer-to-peer) che consente l’invio e la ricezione di dati direttamente tra i due utenti, senza la necessità di un server centrale. Insomma, il peer diventa un server decentralizzato (per sua natura) e un “client” in grado di inviare pacchetti di informazioni (protocollate con l’estensione torrent) o riceverli.
Dunque, l’utilizzo dei torrent (e delle piattaforme di condivisione) è assolutamente legale. Ma questo solamente in linea di principio. Diventa illegale quando vengono condivisi (come spesso accaduto, come nel caso di RARBG e tanti altri) contenuto protetti dal diritto d’autore: film, software, immagini, canzoni, serie tv e tanto altro. Lì, l’utilizzo e la condivisione di file torrent è illegale. Non per il principio in sé, ovvero la dinamica P2P, ma per la natura di quanto messo a disposizione (o scaricato) da uno o più utente, senza il riconoscimento del copyright. Quando in Italia si sostiene che il torrent è illegale, dunque, occorre entrare nel dettaglio della legge. In particolare, si fa riferimento alla legge 633/41, ovvero la base del diritto d’autore nel nostro Paese. Nello specifico, parliamo dell’articolo 174-ter (modificato nel 2003) che recita:
«Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale».
La sanzione, dunque, è di 154 euro per quel che riguarda il “solo” download illegale di opere (di qualsiasi genere) coperte da diritto d’autore, anche tramite strumenti tecnologici. La multa sale a 1.032 euro in caso di recidiva o alto numero di contenuti scaricati (ma non è considerato illecito il solo “utilizzo”). Questo, dunque, per quel che riguarda il download.
Ma la legge diventa più incisiva (e punitiva) per chi effettua l’upload di quei file (anche in formato torrent). Lo sancisce l’articolo 171-ter della suddetta legge:
«È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».
Dunque, per chi si condivide – file sharing – opere protette dal diritto d’autore, la sanzione economica è maggiore. Ed è previsto anche il carcere per quel che riguarda i comportamenti recidivi. Esattamente le stesse norme che si applica anche al di fuori dell’utilizzo dei torrent. Dunque, è sbagliato sostenere che l’uso dei torrent è illegale. Dipende sempre dall’utilizzo sopra la legge che ne viene fatto.