L’eterno dilemma del diritto d’autore delle pubblicazione digitalizzate (per la sola consultazione)

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Il caso Hachette v. Internet Archive è la punta dell'iceberg di una situazione che non ha una definizione netta e decisa negli Stati Uniti

La class action di quattro grandi editori nei confronti di Internet Archive sta facendo emergere un dettaglio che non può essere sottovalutato nel gioco delle parti di questa causa che potrebbe provocare ampi riflessi all’interno del mondo del web. Perché appaiono evidenti, come spiegato anche dal giudice americano chiamato a valutare le accuse e le difese, le lacune legislative sulla protezione del copyright per quel che riguarda le opere e le pubblicazioni digitalizzate. Negli Stati Uniti, per esempio, si fa riferimento a un impianto normativo datato 1976 (poi modificato nel corso degli anni). Ma gli interventi su questa legge non hanno dipanato la matassa.



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Proprio il Copyright Act del ’76 racchiude i princìpi alla base della difesa di Internet Archive. All’interno del quale si fa riferimento a un concetto che sarà fondamentale nel prosieguo della causa e nella valutazione da parte del giudice su questo intricato caso. Parliamo del cosiddetto “fair use”, di cui si parla all’articolo 107 dell’impianto legislativo statunitense sulla protezione del diritto d’autore. Il fair use, infatti, fa parte delle eccezioni alle strette norme sul copyright e si palesa in queste circostanze:



«Uso corretto di un’opera protetta da copyright, compreso tale uso mediante riproduzione in copie o registrazioni audio o con qualsiasi altro mezzo specificato da tale sezione, per scopi quali critiche, commenti, notizie, insegnamento (comprese copie multiple per uso in classe), borsa di studio o ricerca non costituisce una violazione del diritto d’autore. Nel determinare se l’uso fatto di un’opera in un caso particolare sia un fair use, i fattori da considerare devono includere:

  1. lo scopo e il carattere dell’uso, incluso se tale uso è di natura commerciale o per scopi educativi senza scopo di lucro;



  2. La natura del lavoro protetto da copyright;

  3. la quantità e la consistenza della porzione utilizzata in relazione all’opera protetta nel suo complesso;

  4. e l’effetto dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta da copyright». 

Dunque, la legge americana prevede l’eccezione al diritto d’autore in questi casi. E Internet Archive sostiene di aver dato vita al progetto “National Emergency Library” nel marzo del 2020 proprio per aiutare insegnanti, studenti, educatori e ricercatori ad accedere a contenuti digitalizzati per i fini indicati all’interno dell’articolo 107 del Copyright Act.

Copyright opere digitalizzate, cosa dice la legge

Ovviamente, questa eccezione alle regole ha prodotto una serie di cause e processi che, però, non hanno scalfito quell’impianto normativo basato sul fair use. Il più importante risale al 2005. Google aveva appena introdotto la sua nuova funzione “Books search”, innescando la reazione della Authors Guild of America (la più antica organizzazione per scrittori statunitensi) che accusò l’azienda Big Tech di violazione del diritto d’autore. Le ragioni di questo lungo processo sono simili a quelle che hanno portato alla class action contro Internet Archive, anche se le modalità di fruizione delle pubblicazioni digitalizzate da parte di Mountain View aveva e ha ancora dei presupposti differenti.

Alla fine, si optò per un accordo che – però – non scalfiva affatto le dinamiche insite nelle funzionalità alla base di Google Books search: la digitalizzazione delle opere protette da diritto d’autore ai fini divulgativi (di critica o di insegnamento) rientravano nelle eccezioni del cosiddetto fair use. Dunque, nonostante i tentativi di ricorso che si sono susseguiti nel corso degli anni, il sistema è rimasto intatto. E queste “eccezioni” sono state confermate anche dalla Corte di Giustizia UE che nel giugno del 2014 sancì un diritto in favore delle biblioteche: possono digitalizzare una copia di una pubblicazione coperta da copyright senza passare per il consenso dell’autore (o titolare del diritto d’autore). Ovviamente solo se destinate alla ricerca.