L’amicizia su Fb non compromette esaminatore e candidato

Categorie: Social Network
Tag:

Concorsi scuola: il Consiglio di Stato afferma che i legami virtuali sui social fra due persone (esaminatore e candidato) sono irrilevanti

Due persone sono amiche su Facebook: e quindi? Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’amicizia su Facebook tra esaminatore e alcuni candidati del «concorso scuola»: il fatto che due persone siano «amiche» sulla piattaforma social, e abbiano condiviso delle fotografie che le ritraggono insieme, non è prova di una commensalità abituale. La sentenza prende in esame un contenzioso nato in merito ad un concorso per l’immissione in organico di alcuni docenti della scuola secondaria di secondo grado. Due candidati – che non sono risultati vincitori – hanno fatto ricorso per contestare, tra altri motivi, che tra l’esaminatore e alcuni candidati vi fosse una ragione di incompatibilità, secondo quanto statuito dall’art. 51 del codice di procedura civile il quale, prevede, nella parte che ci interessa che il giudice debba astenersi se: «2) se egli stesso o la moglie (…) è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori».



Leggi anche > I misteriosi “superfan” di Putin in missione su Facebook

Consiglio di Stato pronuncia una sentenza sull’amicizia Facebook tra esaminatore e alcuni candidati

Stiamo parlando della sentenza n. 2849/2022 della Settima Sezione del Consiglio di Stato, la quale, recependo totalmente la motivazione del Tar Sardegna, si pronuncia in tema di concorsi scuola. Il caso riguardava un’amicizia su Facebook tra l’esaminatore di un concorso e alcuni candidati dello stesso: cioè si riferiva al contenzioso nato relativamente ad un concorso per l’immissione di ruolo docenti della scuola secondaria di secondo grado. Richiamando la delibera 40/201 del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, che all’art. 8 stabilisce che «le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’articolo 51 del Codice di procedura civile», i giudici del Consiglio di Stato hanno rigettato il ricorso dei due candidati risultati non vincitori. Si ricorda che il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione previsto dalla nostra Costituzione all’art. 100, con sede a Palazzo Spada a Roma.



Il ricorso di due candidati non risultati vincitori al concorso, oltre all’amicizia sui social tra altri candidati e l’esaminatore, ha preso in considerazione le foto pubblicate sulla piattaforma che ritraggono insieme esaminatore e candidati in più contesti. I giudici hanno rigettato anche questo motivo di ricorso, affermando che nei concorsi pubblici l’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c., vale «solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 51 del Codice di procedura civile» e tali cause di incompatibilità non possono essere oggetto di estensione analogica, cioè non possono essere applicate a casi non previsti dalla legge. Di conseguenza, i legami virtuali, in questo caso su Facebook, sono «irrilevanti» e, quindi, rapporti di «colleganza o di collaborazione» tra esaminatore e candidati non bastano per configurare un vizio di composizione della commissione esaminatrice. Il meccanismo dei social network, infatti, permette di «conoscere» persone che nella vita quotidiana magari non si sono mai viste o conosciute: «il motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per l’appunto, per pura e semplice logica, l’occasionalità della stessa. E della abitualità occorre dare prova». E tale prova non è stata raggiunta per mezzo delle foto pubblicate su Facebook che ritraggono esaminatore e alcuni candidati, perché, secondo i giudici: «gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità».

Foto IPP/Christian