Manutenzione della caldaia: cosa c’è da sapere

Con l’arrivo dei primi freddi nelle case degli italiani è tornato di moda l’annoso problema del controllo della caldaia. L’interruzione d’esercizio propria dei mesi caldi ha fatto sì che l’impianto di riscaldamento domestico potesse avere dei problemi manifestati con le prime sere a temperatura più fresca. Per molti quindi si è resa necessaria la manutenzione dell’impianto obbligatoria per legge. Gli stessi hanno però scoperto che per quanto sia semplice a dirsi, questa piccola operazione può apparire quantomeno complicata.

www.comunecampagnano.it
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IL CAOS NORMATIVO – Tutta colpa della giungla normativa che si nasconde dietro al controllo dell’efficienza delle caldaie. Come riporta Il Salvagente, il problema è da ricercarsi nelle pieghe della legge. Il decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 del 16 aprile riprende il decreto legislativo 192/2005 stabilendo quelli che sono i criteri per la manutenzione degli impianti casalinghi. L’allegato L, articolo 12, definisce quelli che sono i tempi necessari da rispettare. Nel testo si spiega che la manutenzione deve rispettare le istruzioni tecniche dell’impresa installatrice. Se questi non ci sono, allora bisogna seguire le indicazioni dell’azienda fabbricante. Se non ci fossero neanche queste, bisognerebbe provvedere alla manutenzione secondo quanto stabilito da Uni e Cei, ovvero dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione e dal Comitato Elettrotecnico Italiano.

IL PRIMO CONTROLLO DOPO QUATTRO ANNI – Il controllo di efficienza per gli impianti di potenza nominale maggiori o uguali a 35 kW, deve avvenire ad inizio anno, in genere al momento del riscaldamento, mentre per quelli dalla potenza inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore e con un’anzianità superiore ad otto anni, e per gli impianti dotati di’ generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati ali’interno di locali, il controllo è da compiersi ogni due anni. Per tutti gli altri impianti dalla potenza nominale inferiore a 35 kW, il controllo dev’essere fatto ogni quattro anni. La norma è quantomeno arzigogolata ma certo appare quantomeno chiara nelle sue parti essenziali. I controlli d’efficienza e manutenzione devono essere fatti secondo tre scaglioni.

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I COMPITI DEGLI ENTI LOCALI – Certo, essere a conoscenza di tali notizie può essere utile anche per risparmiare una spesa compresa tra 60 e 120 euro a visita. Ma lo Stato ci parla del controllo manutentivo standard. Poi ci sono le analisi dei fumi. E qui la cosa si fa quantomeno complicata. La normativa prevede che le siano le regioni, nonché le province autonome di Trento e Bolzano ad attuare il decreto «siglando con cadenza periodica accordi con enti locali ed altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione».

LE INCONGRUENZE – Questo è il testo della legge. E le Regioni per questo possono decidere motu-proprio, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo, stabilendo dopo un’analisi degli impianti presenti sul territorio e della loro diffusione, quale sia la giusta decisione da prendersi in materia di controllo fumi dell’impianti. C’è da dire che il Piemonte ha recepito quella che è l la norma nazionale di base, con un controllo biennale dopo otto anni di vita preceduto da due analisi quadriennali. In Emilia-Romagna, invece, il controllo biennale parte dal quarto anno di vita, così come accade in Valle d’Aosta, mentre in Lombardia e Lazio il controllo è biennale. Il decreto del Presidente della Repubblica prevede poi la necessità per le Regioni che ancora non l’hanno fatto di uniformarsi ai provvedimenti, per garantire un minimo di coerenza negli atti.

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LA DIRETTIVA 2002/91/CE – Solo che, come spiega Federconsumatori, la situazione è più complicata di quanto non appaia. La legge prevede una nuova periodicità per quanto riguarda sia il controllo fumi sia il controllo combustione, spiegando come il controllo per gli impianti di riscaldamento domestici dalla potenza compresa tra 10 e 100 kW, deve avvenire ogni due anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido ed ogni quattro anni se alimentato a metano o Gpl. Inoltre, come anticipato, questo decreto costringe le regioni che non hanno adottato la direttiva 2002/91/CE ad adeguarsi per recepirla. Parliamo quindi di Veneto, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna che dovranno cambiare le loro leggi per armonizzarsi a quanto previsto da Roma. 

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