Su quali basi giuridiche si poggia la posizione dell’AGCM sul caso Meta-SIAE

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L'apertura di un'istruttoria nei confronti dell'azienda di Zuckerberg dopo l'interruzione delle trattative sui diritti musicali per Facebook e Instagram

Il mancato accordo e la trattativa interrotta sui diritti musicali con SIAE rischia di avere degli effetti ancor più pesanti nei confronti del colosso di Menlo Park. L’Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato, infatti, ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti dell’azienda guidata da Mark Zuckerberg. Si tratta, almeno per il momento, di una verifica di potenziali infrazioni alle leggi sulla concorrenza libera e – di fatto – tutto l’impianto accusatorio redatto con il condizionale. Nel corso delle prossime settimane, potrebbe arrivare la decisione dell’Antitrust contro Meta.



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Prima di entrare nel merito dei profili giuridici dell’azione avviata dall’Antitrust contro Meta, occorre rispondere a una domanda: Cos’è un’istruttoria? Il vocabolario dell’enciclopedia Treccani la definisce così: «Nel linguaggio giuridico e forense, la fase del processo in cui l’autorità giudiziaria compie tutti gli atti necessari all’istruzione del processo stesso». Dunque, si tratta della fase in cui si raccolgono materiali per verificare eventuali fattispecie di reato. Inoltre, come spiega la stessa AGCM, un’istruttoria può essere avviata «d’ufficio o a seguito di una segnalazione da parte di un’impresa che reputi di essere danneggiata dal comportamento denunciato, di una pubblica amministrazione ma anche di un singolo cittadino».



Antitrust contro Meta, le basi giuridiche dell’istruttoria

Detto ciò, entriamo nel dettaglio dei profili giuridici presenti all’interno dell’azione avviata dall’Antitrust contro Meta. All’interno delle 13 pagine dell’istruttoria, si fa riferimento al «possibile abuso di dipendenza economica». Si parla delle dimensioni economiche delle due “aziende”, con il peso della bilancia che pende notevolmente dalla parte di Meta (che ha un fatturato di 116 miliardi dollari nel 2022) rispetto al piatto molto “più scarno” di Siae (che ha un fatturato, nel 2021, di circa 600 milioni di euro). Dunque, qui si connoterebbe la possibile dipendenza economica che ha generato una posizione dominante da parte di Menlo Park in fase di trattativa.

L’abuso di dipendenza economica

Di cosa stiamo parlando? Questo profilo giuridico è descritto dall’articolo 9 della Legge n. 192/1998, quella che si occupa della «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive». Il testo del comma 1 è molto chiaro:



«È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti».

Queste indicazioni, con il passare degli anni, sono state aggiornate. E con l’articolo 33 della Legge n. 118/2022 sono state apportate aggiunte al primo comma, con chiari riferimenti a un mercato molto differente rispetto a quello che esisteva nel 1998:

«Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di  intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati». 

Dunque, qualora fosse confermato l’impianto accusatorio (occorre ricordare che per il momento si tratta esclusivamente di un’ipotesi) si potrebbe procedere nei confronti di Meta per abuso di dipendenza economica. Ma c’è di più, perché il comma 2 dell’articolo 9 della Legge 192/1998 recita:

«L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto». 

E l’aggiornamento arrivato nel 2022 (Legge 118, articolo 33) inserisce nel comma 2 un chiaro riferimenti al mercato digitale:

«Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche  nel  fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere  indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta, ovvero nell’adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l’utilizzo di diverso fornitore per il medesimo  servizio, anche  attraverso l’applicazione di  condizioni  unilaterali o costi  aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere».

E come si applica tutto ciò al caso Meta-SIAE? Lo spiega la stessa istruttoria avviata da AGCM nei confronti dell’azienda di Mark Zuckerberg che sottolinea come nelle fasi di trattativa (saltata, almeno per il momento) Menlo Park non avrebbe fornito alla Società Italiana degli Autori ed Editori i dati necessari per arrivare a una contrattazione non sbilanciata esclusivamente in una direzione (a livello economico). Nello specifico, si fa riferimento a due lacune che porterebbero alla violazione anche del comma 2 della legge 192/1998:

Queste, dunque, sono le basi giuridiche dell’istruttoria avviata dall’Antitrust contro Meta. In attesa di novità sul fronte della trattativa, questo provvedimento ha una scadenza fissata per il 31 dicembre del 2024.