Fino allo scorso anno, in Italia l’accesso a contenuti pedopornografici non era reato

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La modifica all'articolo 600-quater del codice penale è arrivata solo in seguito a una doppia procedura di infrazione della Commissione UE contro il nostro Paese

Ci sono volute due procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, per spingere il legislatore tricolore a modificare il codice penale introducendo anche il reato (passibile con arresto e/o sanzione) di accesso a materiale pedopornografico. Si tratta di una fattispecie che non era presente all’interno del corpo di norme – relative al diritto penale – alla base del sistema giudiziario italiano. Dunque, fino al 17 gennaio del 2022 – quindi, fino a poco più di un anno fa – la visione intenzionale di contenuti (video o foto) che mostrano minorenni vittime di atti sessuali da parte di un adulto non era punibile.



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Partiamo da un assunto: la pedofilia in Italia è un reato, la pornografia no. La detenzione e il possesso di materiale pedopornografico è reato, ma fino al 17 gennaio del 2022 l’accesso intenzionale al materiale pedopornografico non era punibile in quanto non previsto come fattispecie di reato all’interno del codice penale italiano. E proprio questa lacuna era stata evidenziata in due occasioni dalla Commissione Europea che aveva agito – attraverso due procedure di infrazioni – per spingere tutti gli Stati membri a uniformarsi nelle normative a tutela nei confronti dei minorenni. All’interno di questa cornice, si è inserito il quadro per l’inserimento di un comma specifico che è andato a integrare l’articolo 600-quater del codice penale italiano.



Accesso a materiale pedopornografico, reato “solo” dal 2022

La legge, fino a quel momento, era riferita a una violazione del codice penale solo in riferimento al possesso e alla detenzione di foto o video con protagonisti minorenni: dalle immagini “intime” ai contenuti sessualmente espliciti che, dunque, erano la rappresentazione di un altro reato, quello di pedofilia. In particolare, l’articolo 600-quater era composto esclusivamente da due commi relativi alla descrizione dell’illecito penale e delle cause che portano a un aumento della pena:

  1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.
  2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Dunque, fino al gennaio del 2022, la visione – quindi senza effettuare il download su un dispositivo, ma anche senza il possesso fisico di una immagine sessualmente esplicita o intima di persone minorenni – di contenuti pedopornografici non era prevista all’interno delle fattispecie di reato del nostro codice penale. Poi, l’intervento arrivato con l’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 238 approvata il 13 dicembre 2021 che ha inserito il riferimento anche all’accesso a materiale pedopornografico, come richiesto dell’Europa e come scritto nelle due procedure di infrazione (sul tema) aperte dalla Commissione UE contro il nostro Paese.



Cosa dice, oggi, l’articolo 600-quater del Codice Penale

L’intervento normativo, dunque, ha modificato la situazione vigente in Italia fino al mese di gennaio del 2022. In particolare, i cambiamenti sono stati inseriti dopo i primi due commi dell’articolo 600-quater del Codice Penale, rispettando quanto già indicato più volte dalla Commissione Europea. Ora, dunque, oltre a quanto citato poco sopra, la nuova legge italiana recita:

«Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000».

Dunque, per la prima volta in Italia si è iniziato a parlare di reato di accesso a materiale pedopornografico come reato da codice penale, quindi passibile di arresto e/0 sanzione. Ma ci sono degli aspetti che devono necessariamente essere spiegati, perché questa legge non va a colpire tutti coloro che si trovano di fronte a materiale sessualmente esplicito che vede coinvolti (ovviamente come vittime, essendo la pedofilia un reato previsto dall’articolo 609-quater del Codice Penale, sotto la definizione di “atti sessuali con minorenne”), ma solo chi lo fa intenzionalmente.

Il concetto di “intenzionalità”, infatti, è molto raro all’interno del Codice Penale italiano e va a colpire determinate e ristrette dinamiche dei comportamenti dell’essere umano passibile del giudizio dei tribunali nostrani. Perché quell’avverbio “intenzionalmente” ha un significato ben preciso e restringe (seppur di poco) il margine di azione. Secondo l’articolo 600-quater, nella versione aggiornata del 2022, è punibile con una reclusione fino a due anni e una multa (minima) di mille euro, solo quella persona che va a cercare quella tipologia di contenuti. Ovvero, chiunque si colleghi a un portale web (ma anche una chat su Telegram o WhatsApp) in cui è nota la diffusione di materiale pedopornografico.

L’intenzionalità

Questo cosa vuol dire? Che se un utente naviga su un sito e si ritrova davanti un video o una foto con minori vittime di pedofili, non è soggetto all’applicazione di questa fattispecie di reato e, dunque, non può subire la pena indicata nel codice penale. Proviamo a fare un esempio concreto: una persona si collega a un sito di contenuti per adulti e navigando tra le varie pagine si imbatte in un video che non dovrebbe esserci (perché i portali dedicati al porno non possono, ovviamente, proporre contenuti pedopornografici) per via dell’età di uno dei “protagonisti-vittima” di quello che, per legge, è un abuso contro i minori. In questo caso, quella stessa persona non è passibile né di arresto né di sanzione perché non ha ricercato “intenzionalmente” quel tipo di contenuto. Proviamo a sintetizzare cosa esclude l’intenzionalità:

E all’interno della modifica all’articolo 600-quater del Codice Penale c’è anche un altro punto che riduce il raggio di azione: “E senza giustificato motivo”. Dunque, per essere etichettato come reato, la persona deve visionare (e non più solo possedere) un contenuto pedopornografico in modo intenzionale, e senza un motivo giustificato. Quali sono i “motivi giustificati?”. Sicuramente chi sta effettuando un’indagine sul tema della diffusione di contenuti sessualmente espliciti con il coinvolgimento di minori non può essere accusato di questo reato. Così come, probabilmente, chi sta effettuando un’inchiesta giornalistica su questo argomento.

(Foto IPP/ACGE/Alfonso Cannavacciuolo)