Come si legge la busta paga

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Una spiegazione delle voci principali del cedolino. Con i compensi e le trattenute

Come si legge una busta paga? Visto che a marzo sono più leggere a causa dell’Irpef regionale e comunale (qui si spiega perché e come), tanto vale ricordare cosa significano le varie voci che la compongono e come contribuiscono al totale netto che vi arriva sul conto corrente. Innanzitutto, il cedolino è un documento obbligatorio che indica il compenso, le trattenute previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali che il lavoratore percepisce per un determinato periodo di lavoro. Grazie alla busta paga vengono monitorati i rapporti che il lavoratore ha con il committente, lo Stato e gli enti previdenziali e assicurativi.



LE SEZIONI – Il cedolino è diviso in sezioni. Nella prima c’è l’anagrafica del committente e quella del collaboratore:

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Nella prima sezione si trovano i dati relativi al committente (Ragione sociale, indirizzo, codice fiscale), il numero della posizione INAIL presso cui il lavoratore è assicurato e l’unità locale presso cui svolge la propria attività. Nella stessa sezione sono indicati i dati relativi al collaboratore (Cognome e nome, codice fiscale, data di nascita) e la data di inizio della collaborazione. Nel cedolino definitivo nello spazio riservato alla vidimazione INAIL è apposto il logo, il codice autorizzazione, la data, il numero progressivo e l’ora di vidimazione.



IL COMPENSO – Poi ci sono gli elementi del compenso. Nella colonna Voci variabili del mese sono indicati: il compenso lordo del periodo di riferimento, il contributo assicurativo all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il contributo di cui sopra viene trattenuto al collaboratore ed è pari a 1/3 del contributo totale dovuto all’ente. Nella colonna Trattenute vengono indicati gli importi trattenuti, mentre nella colonna Competenze vengono indicati gli importi erogati.



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Nella sezione successiva sono indicate le trattenute relative ai contributi previdenziali e assistenziali nonché le ritenute fiscali sul reddito di lavoro del collaboratore.

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La voce Contributo IVS indica l’importo relativo al contributo trattenuto al collaboratore ai fini pensionistici ed è pari ad una certa percentuale dell’imponibile previdenziale dato dalla somma delle voci in competenza. La percentuale è pari a 9,24% per i collaboratori non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria. La percentuale è pari a 6% per i collaboratori iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (esempio: collaboratori che percepiscono pensione, collaboratori con contratto di lavoro dipendente presso altro datore di lavoro, ecc.) L’Imponibile IRPEF è la base di calcolo dell’imposta IRPEF dato dalla differenza fra la somma delle voci in competenza al netto del contributo INAIL e i contributi IVS trattenuti. Con il termine IRPEF si indica l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Si tratta di un’imposta diretta, personale, progressiva, generale. L’IRPEF lorda è l’imposta calcolata in base agli scaglioni di reddito. Queste le cinque aliquote, che dovevano essere ridotte a tre da una riforma spesso promessa e mai portata a termine:

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Le Ritenute IRPEF costituiscono l’imposta netta dovuta dai contribuenti sottraendo dall’IRPEF lorda le detrazioni fiscali che spettano al contribuente. Per detrazione si intende la sottrazione dall’imposta lorda di una somma determinata per legge in relazione alla situazione personale e familiare del contribuente, correlata a circostanze ritenute meritevoli di un sostegno e quindi oggetto di politiche sociali di redistribuzione dei redditi, in ossequio alla natura di imposta personale quale è appunto quella dell’IRPEF. Tra le detrazioni ci sono quelle per i cosiddetti carichi di famiglia: coniuge, figli ed altri familiari. Ecco le relative tabelle:


A seconda del tipo di reddito prodotto nel periodo d’imposta (lavoro collaboratore, pensione, lavoro autonomo, impresa, ecc.) sono, inoltre concesse al contribuente ulteriori detrazioni IRPEF in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi al limite di 55.000 euro.

LE ADDIZIONALI – Poi ci sono le addizionali. L’Addizionale regionale è un’imposta aggiuntiva dovuta alla Regione in cui ha il domicilio fiscale il lavoratore al 31 dicembre. E’ un’imposta che viene pagata in un anno, ma è riferita al reddito dell’anno precedente L’importo si calcola mediante una percentuale annualmente stabilita da applicarsi sul reddito annuo del lavoratore e varia da Regione a Regione. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaborazione) l’addizionale regionale è determinata dai sostituti d’imposta e trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili. L’Addizionale comunale è un’imposta aggiuntiva dovuta al Comune in cui ha il domicilio fiscale il lavoratore al 1 gennaio dell’anno fiscale di cui si calcola l’addizionale comunale. Si calcola mediante una percentuale da applicarsi sul reddito annuo del lavoratore e varia da comune a comune. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaborazione) l’addizionale comunale è determinata dai sostituti d’imposta e trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili. L’acconto dell’addizionale comunale è pari al 30% del totale dell’addizionale comunale, determinato applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaborazione) l’acconto dell’addizionale è determinato dai sostituti d’imposta e trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo.

L’IMPONIBILE E IL NETTO – L’imponibile INAIL è la base di calcolo su cui il committente calcola il premio da versare all’ente. Il totale netto è dato dalla differenza fra la somma delle voci in competenza e la somma delle voci in trattenuta (salvo arrotondamento).

RITENUTE E CONGUAGLIO – Le ritenute IRPEF sono conteggiate mensilmente sulla base degli scaglioni mensili di reddito al netto delle detrazioni fiscali calcolate sul reddito annuo presunto (proiezione del reddito del mese fino a fine anno). Le somme delle ritenute IRPEF mensili operate durante l’anno non sono uguali all’imposta dovuta e conteggiata sul reddito annuo effettivo. A fine anno occorre quindi procedere al ricalcolo dell’imposta mediante conguaglio fiscale.

(si ringrazia: HR Banzai)