La sentenza sulla cannabis light: «Non conta la percentuale di Thc, ma l’effetto drogante»

Categorie: Attualità

Ecco le motivazioni del pronunciamento della Cassazione dello scorso maggio

Lo scorso 30 maggio era arrivata la sentenza della Corte di Cassazione che ha giudicato illegale la vendita della cosiddetta cannabis light. Ora, dopo il consueto tempo necessario per la pubblicazione del testo ufficiale, sono state rese note le motivazioni che hanno portato i giudici a prendere quella decisione. Secondo gli ermellini, non è una discriminate la percentuale di principio attivo del prodotto venduto, ma solamente l’idoneità a produrre un effetto drogante.



«È illecita la cessione, la messa in vendita, la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina derivanti dalla coltivazione della cannabis light», si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso maggio. Il tutto a prescindere dalla percentuale di Thc all’interno dei prodotti venduti nei negozi di cannabis light. In sintesi: non viene contestata la quantità di principio attivo, ma l’effetto drogante della sostanza stessa. Insomma, la chimica prima di tutto. Tutti gli altri prodotti, derivati dalla lavorazione della canapa, invece, possono rimanere sul mercato: carburanti, fibre, cosmetici e alimenti. Purché il tutto sia regolamentato dalle leggi di settore.

Cannabis light, ecco la sentenza della Cassazione

«La commercializzazione al pubblico della Cannabis sativa light – scrivono le Sezioni Unite nel principio di diritto, fissato con la sentenza numero 30475 – e in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di tale varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242 del 2016, sulla filiera della canapa, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione delle varietà ammesse ed elenca tassativamente i derivati che possono essere commercializzati».



Le legge oscura e i chiarimenti

Dalla Cassazione arriva anche una tirata di orecchie alla legge che legalizzò la vendita di cannabis light nei negozi ad hoc. I giudici del Palazzaccio hanno sottolineato come la legge sia a tratti oscura e non chiara, dando vita a fraintendimenti che hanno portato a questo pronunciamento. Gli ermellini hanno sottolineato che la sentenza si sia basata solamente sull’effetto drogante del principio attivo.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)