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La rubricadi Maddalena Balacco (loska)
pubblicato il 3 novembre 2008 alle 10:31 dallo stesso autore - torna alla home
A sedare le rivolte studentesche interviene l’onda delle denunce: è il caso di Treviso, dove per punire i discoli si utilizza una legge particolarmente significativa
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E’ polemica per le manifestazioni di studenti che imperversano ancora nel Paese contro i tagli alla scuola “targati Gelmini – Tremonti”. Questa settimana, infatti, è partita “l’offensiva della questure in tutta Italia contro le proteste degli studenti” (Repubblica): “Scuola, denunce per le occupazioni” titola il quotidiano, parlando poi di alcuni casi fra cui quello di Treviso, in cui gli studenti medi hanno marciato ordinati ma
esterne262102182610210303 big Quando cera lui manifestavano in orariosenza aver chiesto l’autorizzazione. Il reato è: “partecipazione e organizzazione di manifestazione non autorizzata”.
 
A NORMA DI LEGGE - Qualcuno, come Lotta studentesca (movimento giovanile di Forza Nuova) ha denunciato una “strategia del centrodestra” che sarebbe “terrorizzare gli studenti per fermare le contestazioni”, eppure il realtà si sta applicando soltanto la norma sulle “manifestazioni non autorizzate“, così come prevista dall’attuale legge sulla pubblica sicurezza. “Se non intervenissi, violerei la legge - dice infatti Carmine Damiano, neo questore di Treviso - È falso che voglio vietare le manifestazioni. Libertà di espressione garantita, ma dentro le regole“. Quali sono le regole che il questore deve applicare?  Quelle del Regio decreto numero 773, che si chiama “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, porta la data 1931 ed è una legge fascista. A leggerla si trovano, tra le altre, tutta una serie di normative su “stato di pericolo pubblico” e “stato di guerra”  o definizioni un po’ anacronistiche come “italiani non regnicoli”. Vi si possono trovare norme che regolano le licenze per l’apertura di negozi ed esercizi pubblici, teatri, cinema, disposizioni sul porto d’armi, o sulle aperture di sale da biliardo e la riproduzione di musicassette. Per non parlare dei divieti per il volantinaggio, lo scioglimento di associazioni, il meretricio, l’espulsione degli stranieri con il foglio di via, le norme contro gli oziosi e i vagabondi. E’ la stessa legge che, tassativa, al Capo V, articolo 121, vieta “il mestiere di ciarlatano”. E che  che fa divieto dell’uso delle maschere durante le manifestazioni. Anzi prevede, una regalìa dell’era Kossiga contro il terrorismo, che sia vietato l’uso dei caschi da motociclisti durante le manifestazioni (d.l. 626/79 convertito con la legge 15/1980)esterne311851563110185219 big Quando cera lui manifestavano in orarioconsentendo alla polizia il fermo e perquisizioni personali sulla base del mero sospetto che ci siano reati connessi a quelli della lotta armata. Anche se di quelli a Piazza Navona però se ne sono visti tanti.
 
PER I PIU’ NOSTALGICI – All’art 73. del testo, varato essenzialmente per limitare e controllare le associazioni politiche avversarie, si fa ancora riferimento al caro vecchio “partito nazionale fascista”, mentre sicuramente più su del Po scalderà il cuore quel Titolo V che recita “Degli stranieri – Del soggiorno degli stranieri nel Regno”. Per non parlare di quando si fa riferimento alle “passeggiate in forma militare”. Ma la parte senza dubbio migliore è quella sul confino (la famosa “vacanza“), in cui si discerne fra casi in cui è all’interno del Regno o fuori, ad esempio, e si fissano i paletti per le uscite all’osteria del povero confinato. Ora, non che si voglia dire che non si debba applicare la legge solo perché d’infausti natali. Però allo stesso modo è lecito pensare che sia almeno ironica la coincidenza che a regolare determinati aspetti della vita quotidiana sia chiamata proprio una legge del periodo d’oro della dittatura. 
 
VADEMECUM – D’altra parte chi non definirebbe anacronistico anche stilare liste dei “ribelli”? Eppure  Quando cera lui manifestavano in orarioalcuni quotidiani - secondo l’ansa - avrebbero scritto che molte polizie, proprio a causa dei diktat della linea dura, lo stiano facendo. Per non finire su queste eventuali simpatiche “liste“, meglio sapere come si chiede l’autizzazione per una manifestazione. Non si sa mai.  Per essere a norma, le manifestazioni in luogo pubblico devono avere due tipi di “permessi“: il primo viene concesso dall’autorità amministrativa (nella gran parte dei casi, il sindaco) ed è essenziale per chiedere il secondo, che arriva dal questore. Quest’ultimo deve essere chiesto tre giorni prima della manifestazione. La risposta è però del tutto discrezionale e viene dopo la valutazione  “concreta” della “situazione”, nonché di “eventuali gravi pericoli per la moralità, la sanità e l’ordine pubblico”. Sempre nella speranza che nel frattempo non spunti qualche legge feudale ad impedirgli di concederla.
(si ringrazia Raffaele Rossi per le informazioni e la collaborazione)
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