Cumshot or not? Della libertà d’espressione e d’altre “cose”
27/10/2008 - DIRITTO ALLA SCRUPOLISITÀ – A seguito della pronuncia della Suprema Corte, il dott. R. presentava ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che, con sentenza 17 luglio 2008, condanna l’Italia per violazione dell’art. 10 (libertà d’espressione) della Convenzione europea dei
DIRITTO ALLA SCRUPOLISITÀ – A seguito della pronuncia della Suprema Corte, il dott. R. presentava ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che, con sentenza 17 luglio 2008, condanna l’Italia per violazione dell’art. 10 (libertà d’espressione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo
l’articolo su M. non diffamatorio bensì fondato su fatti veri ed espressione legittima della libertà d’opinione in una società democratica. L’articolo del ricorrente si iscrive, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, all’interno di un dibattito d’interesse pubblico, che toccava una questione d’interesse generale e cioè le scelte operate da un alto rappresentante dell’amministrazione locale di fronte ad un processo che riguardava fatti di una gravità estrema. Dal momento che il sig. M. era un uomo politico che occupava, all’epoca dei fatti, un posto-chiave nell’amministrazione locale, “doveva aspettarsi che i suoi atti fossero sottomessi ad un esame scrupoloso da parte della stampa”.
DIRITTO ALL’IRONIA – Il sig. M. avrebbe dovuto sapere, secondo la Corte Europea, che, continuando a difendere uno degli imputati in un importante processo di mafia nel quale l’amministrazione di cui era presidente avrebbe potuto intervenire, si sarebbe esposto a severe critiche. Questa circostanza, sottolinea la Corte europea, non può tuttavia privare il sig. M. del diritto alla presunzione di innocenza e a non essere oggetto di accuse sprovviste di ogni base fattuale. Le affermazioni contenute nell’articolo di R. non possono essere lette, secondo la Corte, nel senso che il sig. M. si sarebbe volontariamente legato ad ambienti mafiosi. Per quanto riguarda le espressioni ironiche utilizzate dal ricorrente, la Corte ricorda che la libertà giornalistica può comprendere il ricorso possibile ad una certa dose di provocazione. D’altronde, “le
espressioni utilizzate dal ricorrente non sono mai scivolate in insulti e non possono essere giudicate gratuitamente offensive; esse avevano in effetti una connessione con la situazione che l’interessato analizzava”. La Corte osserva, inoltre, che nessuno contesta la veridicità delle principali informazioni sui fatti contenute nell’articolo incriminato.
L’INTERESSE GENERALE – In queste condizioni, l’articolo del ricorrente non può essere interpretato come un attacco personale gratuito nei confronti del sig. M.. Un’altra importante conclusione della Corte è stata che, “data la situazione finanziaria di R., la sua condanna a pagare tali somme era suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare il pubblico su temi d’interesse generale” e, pertanto, la condanna della persona si traduce in “una interferenza sproporzionata con il suo diritto alla libertà di espressione e non si muove come necessaria in una società democratica”. Di conseguenza, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, c’è stata violazione da parte dello Stato italiano dell’articolo 10 della C.E.D.U. e pertanto, a seguito della pronuncia in esame, lo Stato italiano, che ha tre mesi per tentare il ricorso, dovrà risarcire con 60.000 Euro il ricorrente dott. C. R.
PS: Se masticate un po’ di francese e avete voglia di leggere tutta, la trovate qui.
Vignetta di Vauro.













Non esiste. Rovinare piedi è reato in qualsiasi stato federale. Chi ha fatto questo scempio verrà perseguito a norma di legge!
“Resta comunque un dato di fatto, per cui non è diffamazione.”
Aridaje.
Anche un dato di fatto può costituire diffamazione…
Vertigoz senza limitiz e Il Rossi molto preciso, pero’:
perche’ denigrare la Common Law?
Non sarebbe un buon sistema per avere “la certezza della legge” ancorche’ della pena?
Capisco che cosi’ avvocati e giudici cumshottino a manetta, ma il povero cittadino vive nell’incertezza della giustizia creativa, e non e’ bello.
non sono pratica di legge. ma mi pare che la Commow Law dovrebbe prevedere, oltre che la
decisione finale di diritto, messa in atto dal giudice competente, una precedente decisione di fatto decisa da una giuria che garantisca un giudizio unanime ed equo. e questo é dato dalla discussione e conseguente riscontro prevalente tra più persone. Non viene applicata solo la certezza della legge quindi ma anche la discussione ed il confronto tra diverse valutazioni. In quel caso non c’è un’interpretazione della legge “creativa” da parte di avvocati e giudici, tuttavia permane l’interpretazione individuale del giurato che non ha competenze giuridiche e che può essere influenzato dall’ambiente, dalle circostanze del caso e decidere in base anche a giudizi che riflettono stati d’animo e percezioni che non sempre possono essere equilibrate. l’emozione e le percezioni possono influire sull’individuo nel giudicare e questo non sempre porta a giudizi equi e giusti, come talvolta capita nel sistema americano. forse sto dicendo una cazzata. ma se così fosse, mi preoccuperebbe che il giudizio di individui non esperti di legge possano condizionare il risultato di un processo.
scusate, ma dopo ieri è diventato importantissimo sapere se fosse miele o meno.. perché ieri il corriere della sera pubblicava uno sconvolgente articolo in cui si dice che le api sappiano contare fino a quattro..
solo quattro, capite??
insomma, per masturbarmi posso usare il pollice opponibile o no?
@ vertigoz, grazie per il chiarimento su Gianni.
…sulle “permanenti”, hai la possibilità di rivolgerti o a un neurologo che attesti il trauma subito oppure ad una bravo coiffeur
la mia opinione personale?
a giudicare dai tuoi post successivi (che leggo sganassandomi sempre dalle risate), direi che stai benissimo e che questa storia ti ha anche arricchito “interiormente” di nuova linfa vitale…:D
@ gateo , nessuno denigra il “Common Law”. Nell’articolo, si evidenziavano solo le differenze dei sistemi giuridici. Il nostro rispetto a quello inglese.americano.
In estrema sintesi, un sistema giuridico come il nostro di “Civil Law” (con tradizioni romanistiche) mal si adatta ad un altro di tradizione anglosassone. In ogni caso, il nostro è quello prevalente e dominante a livello mondiale.
@ nuvola, giurie popolari (composte da “giudici non togati”, come certamente saprai, esistono anche nel nostro sistema penalistico), sia pure assistiti da giudici. Influenzabili siamo tutti, anche i giudici.
Oltre il rischio che sottolineavi, ritengo che il sistema di “Common Law” e quello di seguire “i precedenti”, abbia un difetto in sé: se un giudice sbaglia, gli altri successivi continueranno a sbagliare, seguendo le decisioni che li precedono.
Anche da noi esistono degli orientamenti prevalenti giuridici dettati dalle corti supreme, ma, ogni tanto, la Cassazione ha i c.d. “revirement” (repentini cambiamenti di rotta) che sconfessano anni e anni di sentenze.
In questo modo, si garantisce un diritto vivo che si rinnova, e che segue sempre i cambiamenti legislativi che sono espressione del Parlamento che è eletto da noi(le leggi non sono pietre immodificabili nel tempo, ma magma vulcanica che ribolle). Alla fine, è come se le leggi che vengono applicate dai giudici nei tribunali, le avessimo dettate noi.
Per approfondimenti sul tema Common Law/Civil Law, rimando a Wikipedia.
http://it.wikipedia.org/wiki/Common_law
http://it.wikipedia.org/wiki/Civil_law
coiffeur = couffeur
@ gateo, nessuno denigra il “Common Law”. Si evidenziavano solo le differenze dei sistemi giuridici. Il nostro e quello inglese.americano.
In estrema sintesi, un sistema giuridico come il nostro di “Civil Law” (con tradizioni romanistiche) mal si adatta ad un altro di tradizione anglosassone. In ogni caso, il nostro è quello prevalente e dominante a livello mondiale.
@ nuvola, giurie popolari (composte da “giudici non togati”, come certamente saprai, esistono anche nel nostro sistema penalistico), sia pure assistiti da giudici.
Io ritengo che il sistema di seguire “i precedenti”, abbia un difetto in sé: se un giudice sbaglia, gli altri successivi continueranno a sbagliare seguendo le decisioni che li precedono.
Anche da noi esistono degli orientamenti giuridici dettati dalle corti supreme, ma, ogni tanto la Cassazione ha i c.d. “revirement”, repentini cambiamenti di rotta e direzione, che sconfessano anni e anni di sentenze.
In questo modo, si garantisce un diritto vivo che si rinnova, e che segue sempre i cambiamenti legislativi del Parlamento eletto da noi (le leggi non sono pietre immodificabili nel tempo, ma magma vulcanica che ribolle). In questo modo, noi (il Parlamento) facciamo le leggi e i giudici le applicano.
Per approfondimenti sul tema Common Law/Civil Law, rimando a Wikipedia.
http://it.wikipedia.org/wiki/Common_law
http://it.wikipedia.org/wiki/Civil_law