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pubblicato il 20 ottobre 2009 alle 12:00 dallo stesso autore - torna alla home

Ricordate la querelle sullo scudo fiscale di appena qualche settimana fa? Passato il provvedimento in Parlamento ed in attesa di conoscere il numero di quanti “ex furbi” si gioveranno del provvedimento e quanto, effettivamente, ricaverà lo Stato pubblichiamo la lista di quanti e quali reati lo scudo lascerà impuniti.

Già ci siamo occupati nel passato recente  dello scudo fiscale e dei suoi user 36 maestro precario scudo fiscale Lo scudo forse sarà un flop, ma intanto rende impunitieffetti, diciamo così, perversi e forse persino deludenti in termini di effettivo recupero fiscale da parte dello Stato, grazie all’istituto Nens siamo in grado di mostrare quali reati, grazie al provvedimento voluto dal governo e dalla maggioranza di centrodestra, è passato in parlamento anche grazie all’assenza di diversi esponenti del centrosinistra, resteranno impuniti. Lo scudo si manifesta, sostanzialmente come una amnistia. Infatti, con il d.l. n. 78 del 2009 ed ampliata poi dal d.l. n. 103 si è disposto la “esclusione della punibilità penale” per effetto della regolarizzazione a fini tributari di attività detenute all’estero. La formula, peraltro come spiega la nota dell’istituto economico fondato da Pierluigi Bersani e Vincenzo Visco, è stata introdotta con la legge di conversione, poiché il decreto-legge, invece, ometteva ogni riferimento alla punibilità. Il condono copre almeno una decina di reati che, schematicamente, qui riportiamo e di cui indichiamo anche le pene previste dal codice.

CUCU’ IL REATO NON C’E’ PIU’ - Il primo reato condonato è la dichiarazione fraudolenta delle imposte con uso di documenti per operazioni inesistenti. La pena per questo crimine prevede la reclusione da sei mesi a sei anni di carcere. Il secondo misfatto sanato è la dichiarazione fraudolenta delle imposte mediante altri artifici: la pena prevista dal codice è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Proseguiamo. Dichiarazione infedele delle imposte, quando l’imposta evasa supera i 103 mila euro e gli elementi attivi sottratti all’imposizione superano i 2, 065 milioni di euro. Pena prevista: reclusione da uno a tre anni di carcere. E ancora. Omissione di una dichiarazione annuale al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, quando l’imposta evasa supera i 77.468 euro. La pena prevede la reclusione da uno a tre anni. Altro reato sanato: l’occultamento o distruzione di documenti contabili, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva o al fine di consentire l’evasione a terzi. La reclusione in questo caso va da sei mesi a cinque anni. E poi, grazie allo scudo si “salva” pure chi ha commesso falsità materiale del privato o falsità ideologica del privato in atto pubblico o falsità in registri obbligatori per legge o falsità in scrittura privata, quando i reati  sono commessi per eseguire o occultare i predetti reati tributari. In questo caso il reato amnistiato prevedeva la reclusione da quattro mesi a cinque anni.

ITALIA PARADISO DEL MONDO  - Qualcuno ha, per caso soppresso o occultato atti veri, anche se informatici o di copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, sempre compiuti per eseguire o occultare i scudo fiscale camera idv SkyTg24  400x300 Lo scudo forse sarà un flop, ma intanto rende impunitireati tributari? Niente paura. E’ vero, il codice prevede la reclusione da quattro mesi a cinque anni. Ma grazie allo scudo siete al riparo. Qualcuno è invece a conoscenza di qualche società che ha emesso false comunicazioni sociali di amministratori o di dirigenti di società che hanno cagionato un danno patrimoniale a soci o creditori? Se sono vostri parenti rassicurateli… Non rischiano più la reclusione, su querela, e una condanna che poteva andare da sei mesi a tre anni. Lo stesso in danno di soci e creditori, nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in altri paesi della U.E.? Anche loro, di fatto, amnistiati. Quindi, niente pericolo di reclusione da uno a quattro anni. Secondo il Nens resta solo il dubbio se vi sia pure impunità  per il delitto di falso in prospetto per sollecitare sottoscrizioni di obbligazioni o acquisti o vendite di azioni da parte di società o intermediari (ora art. 173 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ma prima art. 1623 cod. civ. abrogato nel 2005, ma richiamato dalla norma di condono). In più, la disposizione, precisa che la regolarizzazione non “comporta l’obbligo di segnalazione” delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si trattava di obblighi introdotti nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 231/2007 (governo di centrosinistra, quindi) recepito della direttiva UE 2005/60/CE. Questa direttiva, a fini di coordinamento della lotta a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, obbliga gli Stati membri a costituire una unità interna di controllo e a disporre che ad essa affluiscano tutte le segnalazioni di operazioni sospette. L’esonero dall’obbligo – spiega il Nens – di segnalazione comporta violazione, da parte del nostro Paese, della direttiva, violazione suscettibile di un procedimento per inadempimento, ma anche la sottrazione all’obbligo di cooperazione che grava sulla Repubblica italiana e su tutte le banche e gli altri intermediari finanziari. Insomma, forse, un giorno… dovrebbero sparire i cosiddetti paradisi fiscali (ma non ci giureremmo) di certo, però, continuerà ad esistere un paradiso molto particolare: quello degli amnistiati per gravi reati fiscali. Quel paradiso è il nostro Paese.