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pubblicato il 22 giugno 2009 alle 16:30 dallo stesso autore - torna alla home

Cosa (non) hanno detto le sentenze su Ustica e tutti gli errori (e le leggende metropolitane) che da quel 27 giugno 1980 continuano a rendere ancor più fumosa la verità sulla strage in cui persero la vita 81 persone

Sono in tanti a pensare che la “sentenza Priore” abbia stabilito che la tragedia di Ustica fu causata da un missile sparato nel corso di una battaglia aerea, e che i miluomo1 Ustica, terza parte: la verità giudiziariaitari dell’Aeronautica depistarono le indagini e distrussero le prove, che alcuni di essi furono identificati e condannati in primo grado, e che in qualche modo, fra appelli e prescrizioni, come spesso capita, se la siano tutti cavata senza aver fatto un giorno di galera. E invece i fatti sono radicalmente diversi. Per cominciare, è bene rammentare che il processo di Ustica fu condotto in base alle norme del vecchio codice di procedura penale e non del nuovo (entrato in vigore nel 1988), ossia con un processo di tipo “inquisitorio”. Priore era il giudice istruttore (una figura non più esistente nel moderno processo penale) , ossia il magistrato incaricato di “istruire” il processo e di “passarlo” poi all’organo giudicante, che in quel caso era la Corte d’Assise. Priore non poteva stabilire chi fosse colpevole e chi no, ma poteva soltanto decidere se esistevano elementi sufficienti a imbastire un processo contro uno o più imputati, che in tal caso sarebbero stati “rinviati a giudizio”. Anche oggi esiste il “rinvio a giudizio”, al termine di un’udienza preliminare condotta da un giudice, il GUP. Ma la differenza sostanziale è che il GUP non istruisce il processo e di regola non assume prove: la vecchia fase di “istruttoria” è sparita, spetta all’organo giudicante ammettere, assumere e valutare le prove. Ciò garantisce la massima imparzialità del giudice che non è influenzato dall’attività svolta dal giudice istruttore. Quella di Priore non fu, quindi, una sentenza di primo grado, ma fu semplicemente una sentenza-ordinanza procedimentale: con essa si disponeva l’archiviazione in ordine al delitto di strage perchè “ignoti gli autori del reato” ed il rinvio a giudizio di alcuni generali, ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica con varie imputazioni connesse al tradimento nei confronti della Costituzione e al depistaggio. A monte di questo dispositivo di sentenza-ordinanza, Priore poneva la tesi che il DC9 fosse stato distrutto nel corso di un’azione militare in cui aerei militari (americani, italiani, NATO) avevano intercettato un altro velivolo militare (il MIG-23 rinvenuto in Calabria il 28 luglio) che si nascondeva nella scia dell’aereo ITAVIA. Questa tesi era inserita un contesto internazionale estremamente complesso, nel quale Priore innestava una serie di considerazioni a dir poco “personali (si va dal Re di Prussia a Pearl Harbor passando per la guerra tra Libia e Chad). Dato che al di là di tanti costrutti più o meno fantasiosi, prove non ce n’erano, la teoria era che le prove erano state distrutte o nascoste dai militari. Di qui le imputazioni del rinvio a giudizio.

OPERAZIONI DI DISINFORMAZIONE – La Corte d’Assise non condannò nessuno e non avvallò gli scenari proposti dal giudice istruttore, in quanto privi di fondamento. Rilevò che solo due degli imputati si erano resi responsabili di non aver riferito alcune informazioni o di aver riferito informazioni errate alle autorità politiche ma il reato di alto tradimento che poteva ricollegarsi a questa condotta si era prescritto per cui non potevano essere condannati. E assolse con formula piena tutti gli altri imputati. E’ importante sottolineare che la Corte d’Assise non rilevò che gli ufficiali avessero mentito ai propri superiori o all’Autorità Giudiziaria, ma semplicemente che omisero di riferire alcune informazioni o riferirono informazioni errate all’autorità politica. Se ne deduce che i militari non mentirono né nascoserodcclose Ustica, terza parte: la verità giudiziaria nulla ai giudici: non ci fu “depistaggio”. Difatti, l’abusata convinzione che i militari dell’Aeronautica “fecero sparire” i nastri di alcune postazioni radar è del tutto erronea. Come lo stesso giudice Priore ebbe a documentare nella sua istruttoria e a riferire innanzi alla Commissione Stragi, non è affatto vero che i militari nascosero o distrussero i nastri. Era invece successo che il provvedimento con cui la Procura di Palermo disponeva il sequestro dei nastri originali era generico e parlava semplicemente di “registrazioni delle intercettazioni dei radar militari comunque operanti sul Mar Tirreno nella notte tra venerdì 27 giugno e sabato 28 giugno 80, tra le ore 20.00 e le ore 23.15”. I Carabinieri, incaricati del sequestro, ritennero che ai giudici interessassero in effetti i nastri dei radar che coprivano la zona in cui era avvenuto il disastro, per cui non procedettero ad alcun sequestro presso i siti radar che non coprivano quell’area. Quando, ben 10 anni dopo, i magistrati romani tentarono di recuperare quei nastri, ormai non c’era più nulla da fare: le norme in vigore nel 1980, infatti, prevedevano che i nastri radar del controllo aereo fossero distrutti (o meglio riciclati) dopo 30 giorni. Dato che nessuno glieli aveva chiesti, i militari dell’Aeronautica non avevano ragione di conservarli e violare le norme. Quindi, se c’era da prendersela con qualcuno, i magistrati avrebbero dovuto prendersela con i Carabinieri che essi stessi avevano delegato, non certo con l’Aeronautica Militare.  Ma in ogni caso, quei nastri non erano importanti come qualcuno ha voluto sostenere: quei radar non battevano (o battevano marginalmente) la zona interessata dalla famigerata battaglia aerea e per di più furono rintracciati e recuperati i tabulati cartacei che riproducevano quelle registrazioni.

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