Bail-in: cosa significa e cosa è

Bail-in

dall’inizio del 2016 è entrata in vigore la nuova normativa che ha profondamente modificato la risoluzione delle crisi bancarie. Per evitare il dissesto di un istituto di credito l’Italia così come gli altri Paesi Membri dell’UE non potranno più intervenire con soldi pubblici, ovvero con le tasse dei contribuenti, ma le banche dovranno essere ricapitalizzate tramite la partecipazione degli azionisti, dei suoi obbligazionisti, e se ce ne fosse bisogno, anche dei correntisti con depositi superiori ai 100 mila euro.

Bail-in
GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images

BAIL IN – SIGNIFICATO

Il decreto “Salva Banche”,  le vicende politiche relative alla risoluzione di Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti e CariFerrara, così come  le proteste degli obbligazionisti subordinati che hanno subito l’azzeramento dei loro risparmi, incluso un tragico caso di cronaca, hanno evidenziato su molti media la presenza di uno spettro che si aggira per l’Italia, il “bail-in”. Questo termine inglese indica il nuovo modo con cui saranno salvate le banche: non più un salvataggio esterno prevalentemente pubblico, il bail-out utilizzato in modo ripetuto durante l’eurocrisi, bensì un salvataggio dall’interno, da attuare tramite le risorse dell’istituto in situazione di dissesto. Una piccola grande rivoluzione per l’Italia così come per l’Europa, resasi necessaria dal prolungarsi della crisi dell’euro. Il bail-in è disciplinato da una direttiva europea, BRDD, direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, proposta dalla Commissione UE come la cornice normativa in cui realizzare l’unione bancaria. Si tratta di una delle riforme più importanti adottate dall’Europa per evitare la deflagrazione di una nuova crisi finanziaria all’interno dell’unione monetaria. Dopo la recessione del 2008 seguita allo scoppio della bolla immobiliare diversi governi, in particolare quelli dei cosiddetti PIGS, Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna ma non solo, sono dovuti intervenire con denaro pubblico per evitare il dissesto del loro sistema creditizio. La crisi del debito privato, che ha portato al collasso grandi istituti finanziari, si è così trasformata in crisi del debito sovrano, l’eurocrisi. Per garantire la sopravvivenza dell’unione monetaria, l’UE ha creato una rete di protezione per gli Stati Membri in difficoltà coi rifinanziamenti del proprio debito, il  Meccanismo europeo di Stabilità, o fondo Esm, rafforzato dal programma Omt della Bce,  e ha introdotto l’ancora incompiuta unione bancaria per stabilizzare il sistema finanziario privato.  Per gli interventi di aiuto alle banche private e alle maggiori società di investimento sono state disegnate nuove regole comuni. Da una parte una maggiore e più integrata sorveglianza per evitare il contagio in caso di difficoltà, dall’altra la fine dei trasferimenti pubblici, finanziati anche da dolorosi tagli alla spesa sociale, alle banche. Il principio del bail-in è che il costo della difficoltà di un’azienda debba ricadere sull’impresa stessa e non sul pubblico, anche se si tratta di soggetti sistemici come le banche.

Bail-in
ANSA/FRANCO SILVI

BAIL- IN COS’E’

La direttiva BRDD, la numero2014/59/UE, istituisce un quadro normativo comune all’Europa per la gestione delle crisi delle banche.  Nel nostro ordinamento è stata recepitaattraverso l’approvazione della legge di delegazione europea da parte del Parlamento, ed è stata regolata da due decreti governativi, 208 e 209, il primo relativo ai piani di risanamento, il secondo invece afferente alle modalità di risoluzione delle banche. La direttiva fornisce alla cosiddetta Autorità di risoluzione, che nel nostro Paese è Banca d’Italia, la possibilità di adottare misure preventive per evitare il dissesto, istituisce strumenti di risoluzione comuni a tutti i Paesi UE per risolvere efficacemente le crisi in alternativa alla liquidazione quando la crisi stessa potrebbe avere un impatto sull’intero settore, e crea il Fondo nazionale di risoluzione. La direttiva BRDD modifica la legislazione italiana sulle crisi bancarie, che limitava le procedure concorsuali a cui possono essere soggetti gli istituti di credito alla solo liquidazione coatta amministrativa. Con il recepimento della normativa UE si adotta così un nuovo strumento di risoluzione  delle banche, il bail-in, che scatta qualora l’azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite. Questo strumento consente alla Banca d’Italia (l’autorità nazionale di risoluzione)  di svalutare azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l’istituto in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali). Anche con la legislazione precedente al recepimento della direttiva BRDD una liquidazione coatta amministrativa avrebbe potuto chiamare i creditori, come gli obbligazionisti ordinari o subordinati, a sopportare perdite a causa della crisi della banca. Via bail-in però nessun creditore può subire perdite maggiori di quelle che avrebbe sopportato in caso la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa come disposto dal Testo unico bancario attualmente in vigore. La nuova normativa esclude determinati crediti dal contributo per la risoluzione della crisi bancaria. Tra i crediti non svalutabili e non azzerabili dal bail-in sono indicati, oltre ai depositi sotto i 100 mila euro, le passività garantite, come i covered bonds, le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente, come il contenuto di una cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto opposito, le passività interbancarie  (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni, le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni, i debiti verso i lavoratori, i fornitori e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. La normativa consente inoltre all’autorità i risoluzione di escludere altre categorie di crediti in determinate condizioni.

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ANSA/ GIORGIO ONORATI

BAIL- IN BANCHE

 Il bail-in è uno strumento che evita il dissesto e ricostituisce il capitale di un istituto di credito attraverso la copertura delle perdite imposte agli azionisti, ai creditori (titolari di obbligazioni non garantite), ai correntisti sopra i 100 mila euro e infine tramite l’intervento, se necessario, del fondo di risoluzione, gestito nel nostro Paese da Banca d’Italia.  Come rimarca l’istituto centrale in una spiegazione pubblicata sul suo sito,

Si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Il numero chiave per capire il funzionamento del bail-in è 8%: solo dopo aver superato questa soglia minima delle passività di bilancio dell’istituto in dissesto l’autorità di risoluzione può intervenire per ripianare le perdite della banca. Allo stesso modo, se attraverso l’azzeramento del capitale e la riconversione dei titoli di credito non garantito si arriva all’8% delle perdite si possono evitare di colpire i correntisti con depositi sopra i 100 mila euro. Il bail-in deve rispettare un ordine sequenziale che parte dagli azionisti, e poi prosegue con i detentori di altri titoli di capitale, altri creditori subordinati, i creditori chirografi, ovvero che detengono titoli di credito non assistito da alcun tipo di garanzia reale, le persone fisiche e le imprese correntisti per l’importo eccedente i 100 mila euro dei loro depositi. Infine, se non si è arrivati a coprire l’8% delle passività di bilancio, interviene il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce ai bail-in al posto dei depositanti protetti, ovvero al di sotto dei 100 mila euro, nella misura massima del 5% delle passività di bilancio. La Banca di Italia può utilizzare anche le risorse del Fondo nazionale di risoluzione, tenendo quindi indenni talune categorie di creditori, purché sia soddisfatta la condizione che azionisti e creditori abbiano assorbito le perdite per un ammontare pari almeno all’8% del totale passivo. La condizione dell’8% di bail-in minimo deve essere rispettata anche nel caso di sostegno finanziario pubblico. La direttiva BRDD consente quindi alle autorità di risoluzione di evitare di colpire i correntisti, l’extrema ratio nel nuovo meccanismo di salvataggio, così come gli obbligazionisti non garantiti. Come spiega Banca d’Italia,

in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria

 

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GIUSEPPE CACACE/AFP/GettyImages

BAIL-IN ITALIA

Nel nostro Paese il bail-in è diventato un tema di rilievo, e un problema per molti commentatori così come per diversi politici, dopo che il Governo Renzi ha applicato alcune delle sue prescrizioni nel cosiddetto “Salvabanche”, il decreto governativo che ha autorizzato il salvataggio di quattro istituti di credito. Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti e CariFerrara sono state liquidate e sono passate sotto il controllo dell’Autorità di risoluzione. L’operazione di risanamento ha evitato il bail-in propriamente detto, perchè sono stati colpiti solo gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati, e non invece gli obbligazionisti ordinari così come i correntisti, privati come aziende, per la parte eccedente la soglia dei 100 mila euro dei loro depositi, per coprire l’8% delle passività di bilancio delle banche in dissesto. Il salvataggio ha comunque diffuso il panico visto che alcune decine di migliaia di persone hanno perso i loro risparmi investiti nelle azioni delle quattro banche, oppure nelle obbligazioni subordinate. I secondi titoli sono i più problematici, perchè probabilmente numerosi clienti delle quattro banche hanno comprato questi prodotti strutturati, inconsapevoli dei rischi associati. Le obbligazioni subordinate sono titoli che offrono maggiori rendimenti agli investitori grazie alla minor tutela offerta ai creditori in fase di default. Una rischiosità eccessiva per il pubblico retail, tanto che la stessa vendita delle obbligazioni subordinate agli sportelli è oggetto di controversia tra le autorità di vigilanza. In Italia ci dovrebbero essere in circolazione 60 miliardi di obbligazioni subordinate, che verrebbero colpite subito dopo gli investimenti azionari in caso di bail-in. Nel nostro Paese il salvataggio degli istituti di credito tramite la penalizzazione degli investitori  è diventato sinonimo di “paura” per lo stato precario del sistema creditizio. I crediti deteriorati, i Non performang loans,  difficilmente rimborsabili da chi ha contratto i debiti, ammonta a circa il 20% del totale dei prestiti erogati dalle banche  italiane.  La massiccia presenza di Npl deteriora il capitale degli istituti di credito, rendendo più precari i loro bilanci. I timori sul bail-in si sono diffusi sui principali media nazionali per la durezza con cui eventuali procedure di risoluzione colpirebbero decine di migliaia di piccoli risparmiatori, una prospettiva non così irrealistica se si considera lo stato delle banche italiane. Il bail-in è però stata una riforma condivisa  a livello europeo. Proposta nel 2013, la direttiva BRDD è stata approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo così come dal Consiglio dell’UE, l’organismo che riunisce i governi degli Stati Membri. Il principio su cui si basa questa normativa, il costo di un salvataggio aziendale a carico dei suoi proprietari e dei suoi creditori, è applicato in ogni ambito economico. Negli scorsi anni il carattere sistemico delle banche ha reso necessari interventi pubblici così costosi che hanno rischiato di mandare in fallimento gli Stati, mettendo a rischio la sopravvivenza dell’euro. Dalla crisi della moneta unica l’Europa ha tratto l’insegnamento che le banche debbono essere salvate sacrificando in primis le risorse dei suoi proprietari invece che le tasse dei contribuenti.  Una considerazione che rende il bail-in assai meno controverso di quanto capiti nell’Italia preoccupata per le sorti dei suoi istituti di credito.

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